Il TAR Puglia, con sentenza n.1282 del 2022, ha affermato che la legittimità della delibera di revoca dell’incarico di revisore dei conti è sussistente solo se si basa su gravi inadempienze. La legittimità è esclusa se tale revoca si basa su questioni di lieve entità circa le formalità essenziali dei documenti contabili.
