la disciplina dell’istituto giuridico della paritaà di genere

Modifica di particolare importanza, presente nello schema del nuovo Codice dei contratti, è quella relativa al noto istituto giuridico della parità di genere. Nella sostanza, nello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici la parità di genere non è più da inserire obbligatoriamente nella lex specialis di gara, ma è soggetta ad una decisione valutativa…

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Modifica di particolare importanza, presente nello schema del nuovo Codice dei contratti, è quella relativa al noto istituto giuridico della parità di genere.

Nella sostanza, nello schema del nuovo Codice dei contratti pubblici la parità di genere non è più da inserire obbligatoriamente nella lex specialis di gara, ma è soggetta ad una decisione valutativa della singola stazione appaltante.

Le previsioni secondo la vigente normativa

Come noto, l’art. 47 del “Decreto Semplificazioni” (D.L. 77/2021), stabilisce quanto segue:

ART. 47

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

“1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

……………………………….…………………………………

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.

Appare evidente come la disciplina relativa all’istituto giuridico della parità di genere sia certamente obbligatorio e ad esso deve conformarsi l’operatore economico che voglia partecipare ai pubblici appalti.

Le modifiche presenti nello schema del nuovo Codice

Le novità che riguardano l’istituto giuridico in parola sono contenute nell’art. 61 dello schema del nuovo Codice il quale ne prevede l’introduzione negli atti della procedura selettiva per volontà della stazione appaltante.

Nello specifico, l’art. 61, co. 2 dello schema prevede: 

Articolo 61.

Contratti riservati.

2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La scelta del legislatore è pertanto quella di liberalizzare l’inserimento della parità di genere negli atti di gara, con l’eliminazione del vincolo che, secondo l’attuale disciplina, porta inevitabilmente all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura.

La scelta per la stazione appaltante è quella di inserire o meno il requisito in termini obbligatori o di semplici criteri che danno punteggio al concorrente.

I criteri premianti sono poi meglio dettagliati nell’Allegato II.3 dello schema del nuovo Codice.

La possibilità di ridurre le garanzie prestate per l’appalto

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 73/2022, convertito in Legge 122/2022, all’art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016, attualmente vigente, la riduzione della garanzia provvisoria (ma anche definitiva) è possibile per un valore pari al 30%, allorquando il concorrente sia in possesso della “Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all’interno delle organizzazioni “ (certificazione UNI/PdR 125).

L’art. 106, co. 8 dello schema del nuovo Codice riduce la percentuale delle garanzie al 20% in caso di possesso della citata certificazione.

L’articolo dispone infatti:

“L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto”. Si tratta pertanto di una riduzione che deve essere esattamente quantificata dalla  stazione appaltante entro il tetto massimo del 20% e che va specificata nella lex specialis di gara.

***

La parità di genere obbligatoria, in particolare nel settore dell’edilizia e costruzioni, è una velleità che sa molto di propaganda. Giusto tenere sempre desta l’attenzione sul tema, ma il legislatore ed i governi dovrebbero concentrare la propria attenzione su scuole materne, asili nido, strumenti di assistenza alle famiglie ed al lavoro femminile: non bastano enunciazioni di principio irrealizzabili, perchè poi la realtà presenta il conto e anche le norme che pretendono magicamente di imporre la parità di genere vengono, poi, modificare per adeguarle alla realtà. LO

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