Il datore di lavoro pubblico non può applicare ai dipendenti trattamenti economici e giuridici derogando alle stringenti regole imposte dalla contrattazione nazionale collettiva. Questo è il contenuto in sintesi dell’ordinanza della Cassazione 27/3/2025, n. 8134.
Fonte dell’obbligo di regolare i rapporti di lavoro alle dipendenze della PA esclusivamente coi Ccnl dei comparti pubblici, spiega la Cassazione, è l’articolo “45, co. 1, del d. lgs. n. 165 del 2001 che, operando a cerniera tra il disposto dell’art. 2, co. 3 (secondo cui i trattamenti economici sono attribuiti «esclusivamente mediante contratti collettivi … o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali») e dell’art. 45, co. 2 del medesimo d. lgs. (secondo cui i trattamenti per i singoli devono essere «non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»), fissa la regola per cui il trattamento economico «è definito dai contratti collettivi»”.
Pertanto, non possono esservi inquadramenti che non siano riportabili a quelli di cui alla contrattazione collettiva.
Per meglio comprendere, la vertenza riguarda un lavoratore prima occupato con contratti di collaborazione, ma sostanzialmente dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato e, poi, successivamente assunto senza concorso.
L’ente del servizio sanitario ha applicato al dipendente un trattamento economico pari alla posizione 6 della categoria D, nonostante – al di là della nullità dell’assunzione dovuta all’assenza di concorso – si trattasse di un’assunzione di primo inquadramento, che doveva necessariamente determinare l’assegnazione alla prima posizione economica della categoria. La decisione dell’amministrazione era stata motivata dalle specifiche competenze e responsabilità del dipendente assunto mediante l’accidentato percorso indicato sopra.
Per la Cassazione queste ragioni non possono comunque legittimare trattamenti economici non rispettosi della contrattazione nazionale collettiva. Infatti, nel pubblico impiego non vale “il principio, proprio del lavoro privato, per cui in caso di riconoscimento della natura subordinata di rapporto formalizzato in forme autonome, le competenze di fine rapporto si sottraggono al principio dell’assorbimento (Cass. 3 gennaio 2017, n. 46) e che riposa sull’assunto per cui, in quel diverso ambito, non è vietata la corresponsione al lavoratore di importi superiori a quelli previsti dal corrispondente CCNL, sicché il t.f.r., va poi calcolato in ragione di quanto corrisposto e non di quanto stabilito a titolo retributivo dalla contrattazione collettiva”.
L’ordinanza conferma, quindi, un assunto che troppe volte viene ignorato per primo da chi svolge le funzioni datoriali pubbliche: la PA non dispone per nulla della piena autonomia di diritto privato.
E’ per questa chiarissima evidenza che la PA non può mai agire “come il privato”, sebbene una narrativa tanto insistente quanto incauta ed infondata racconti questa vera e propria fola.
Se due termini di paragone si pensa possano agire nello stesso modo, debbono essere dotati dei medesimi poteri e medesimi vincoli. Ma, la “privatizzazione del lavoro pubblico” è solo parziale e per altro molto lontana dalla disciplina del lavoro privato: basti pensare al reclutamento subordinato al concorso, al ruolo del tutto marginale dei contratti individuali, al divieto posto ai contratti individuali e decentrati di derogare agli accordi collettivi, alle regole ferree di determinazione dei fondi per il salario accessorio, connesse a politiche economiche e alle finanze pubbliche, ai vincoli alle politiche assunzionali, ai tetti di spesa, all’inapplicabilità della stabilizzazione delle mansioni superiori. E l’elenco delle formidabili differenze tra i due mondi potrebbe continuare.
