La gestione contabile dei lavori pubblici (ora anche infra i 150 mila euro)

Quale terza parte dei contributi sui rapporti prenotazione impegno di spesa/perfezionamento dell’obbligazione giuridica e impegno di spesa (dopo “La copertura finanziaria è assicurata con la prenotazione di impegno di spesa” ed il più recente “Quando è possibile assumere la spesa prima del contratto”.), il principio contabile 4/2 viste le regole (impegno segue il perfezionamento dell’obbligazione…

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Quale terza parte dei contributi sui rapporti prenotazione impegno di spesa/perfezionamento dell’obbligazione giuridica e impegno di spesa (dopo “La copertura finanziaria è assicurata con la prenotazione di impegno di spesa” ed il più recente “Quando è possibile assumere la spesa prima del contratto”.), il principio contabile 4/2 viste le regole (impegno segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica – il contratto – la cui copertura è assicurata dalla prenotazione di impegno di spesa  e le “eccezioni” volute dal legislatore della consegna anticipata dell’esecuzione ed il “caso” dell’affidamento diretto), introduce una “disciplina” ad hoc per i lavori pubblici oggi – come si vedrà -, a prescindere dall’importo.

I lavori pubblici

Per i lavori pubblici, in generale, il principio contabile consente di riportare “la prenotazione” (il quadro economico) per il tramite del fondo pluriennale vincolato purché in presenza, come si vedrà, di rigorose condizioni legittimanti.

Si tratta di condizioni legittimanti che il RUP, prima ancora del responsabile dei servizi finanziari, deve presidiare stante la rilevanza circa, semplificando, la gestione degli aspetti finanziari dei lavori (e la gestione del cronoprogramma dell’opera).

Il paragrafo 5.4.9 del principio contabile 4/2

Nel suo inciso iniziale, il paragrafo contiene una affermazione che in realtà deve essere corretta  a causa dei “capoversi aggiunti dall’articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199” relativi ai lavori di importo inferiore ai 150 mila euro.

Infatti, il periodo iniziale spiega che alla conclusione dell’esercizio finanziario le risorse che sono state accantonate nel fondo pluriennale vincolato relative al finanziamento del quadro economico di lavori non ancora impegnate “per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento  diretto dei contratti sotto soglia (!), sono interamente conservate nel fondomedesimo purché si certifichi la presenza di rigorose condizioni.

Una prima precisazione che deve essere fatta è che, invece, la conservazione dei quadri e delle prenotazioni può avvenire anche per lavori di importo inferiore alla micro soglia per cui è previsto l’affidamento diretto pur con condizioni maggiormente stringenti.

Le prime due condizioni che devono sempre ricorrere è che:

 a)     siano state, evidentemente, interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento ;

b)      ci sia stata la programmazione dell’intervento, cui il fondo pluriennale si riferisce, nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici.

A queste due condizioni, in modo alternativo, il legislatore ne esige almeno una ulteriore e, a titolo esemplificativo (il principio ne individua diverse).  

Una prima ipotesi è che dal quadro economico risulti almeno un impegno di spesa (assunto sulla base della regola generale del previo perfezionamento dell’obbligazione giuridica e quindi con stipula del “contratto”) per (almeno) “l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle  strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale”. Tra gli impegni di spesa, come ampiamento confermato, non trova cittadinanza l’impegno relativo al contributo sulla gara (di competenza della stazione appaltante). Si deve trattare, quindi, di un impegno da cui emerga/si manifesti la precisa volontà di realizzare l’intervento.

In alternativa, e quindi in assenza di impegni della fattispecie appena riportata, il principio consente la conservazione del quadro economico di prenotazioni  se siano state “formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica” (e quindi almeno del primo livello).

E’ bene evidenziare che lo stesso principio contabile 4/2 spiega che “Per procedura formalmente attivata si intende:

a.       la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

b.       la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 81, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell’invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 89 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023.; 

c.       la trasmissione agli operatori economici selezionati dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall’articolo 76 del d.lgs. n. 36 del 2023”.

Pertanto, la sola pubblicazione dell’avviso pubblico a manifestare interesse (nella procedura negoziata) non dovrebbe essere sufficiente imponendosi l’invio della lettera di invito ai competitori individuati.

Come si può notare, evidentemente, nel caso di specie non rientra la fattispecie dell’affidamento diretto che oggi, come anticipato, risulta invece espressamente previsto nei capoversi aggiunti con la recente legge di bilancio (comma 660.art. 1 della legge 199/2026).

Nel caso di avvio del procedimento di affidamento del primo livello di progettazione, entro il successivo esercizio finanziario occorre giungere ad aggiudicazione (il principio insiste nel definire questa aggiudicazione “definitiva” quando l’attuale codice identifica un’unica aggiudicazione efficace).

Se ciò non dovesse accadere ,  “le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Il mantenimento, quindi, della prenotazione complessiva di impegno (relativa al quadro economico dell’intervento) è condizionata all’aggiudicazione del primo livello di progettazione e alla “prosecuzione senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera” nei successivi esercizi finanziari.

Pertanto, spiega il principio contabile 4/2, “dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica , le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

– nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo  sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

– nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento;

– nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;

– nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata”.

Il legislatore, quindi, tiene conto della complessità nella realizzazione dei lavori prevedendo il mantenimento nel FPV del quadro economico  esigendo però che “entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento”

Se non interviene aggiudicazione (e stipula del contratto) entro l’ulteriore “esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Il “caso” dei lavori di importo inferiore ai 150 mila euro (e la singolare disciplina)

Come si è anticipato, la legge di bilancio ha introdotto una “fattispecie” analoga anche per i lavori di importo inferiore ai 150 mila euro (per i quali ante modifica si pretendeva – anche per speditezza dell’azione amministrativa) l’applicazione delle regole ordinarie e pertanto il rispetto della sequenza aggiudicazione/perfezionamento e impegno di spesa.

La nuova previsione, che in realtà rallenta le procedure visto che consentirà, ad esempio, una programmazione non completa ma frammentata, il mantenimento del quadro economico (tramite il FVP) sempre nel rispetto delle condizioni.

La nuova previsione stabilisce, nel suo inciso iniziale, che “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione (…)”.

In questa prima parte si potevano leggere almeno tre affermazioni slegate l’una dall’altra (ora il conflitto è stato composto dalla commissione Arconet, con il parere n. 57 del 25 febbraio 2026 e, prima ancora,  dalla Corte dei Conti, sez. regionale Sicilia n. 12/2026): il richiamo all’affidamento diretto (infra 150 mila euro), il richiamo al sottosoglia (per il lavori oltre 5 milioni di euro) e la “tempestiva realizzazione”.

Indicazioni che portavano a ritenere che in realtà, per velocizzare la tempistica, le nuove rigorosissime condizioni avrebbero riguardato l’intero sottosoglia (invece i pareri citati hanno spiegato che la nuova previsione riguarda solo i lavori infra i 150 mila euro).

Per importi, pertanto infra 150 mila euro (anche se, si ripete, la disposizione parla di sottosoglia) alla fine dell’esercizio finanziario “le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I nuovi capoversi, quindi, non parlano più di aggiudicazione definitiva.

Si tratta di fattispecie quindi che pone anche problemi di inquadramento – almeno sotto il profilo contabile – in relazione alla fattispecie dell’affidamento diretto che prevede (pur discutibile ma necessario) un impegno praticamente automatico con l’aggiudicazione.  

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