La sentenza n. 333/2024 del TAR Trieste ha fornito delle importanti precisazioni rispetto alla fattispecie di cui all’art. 37, Cod. Nav. (“Concorso di più domande di concessione”) [1]. Nello specifico, con tale decisione, è stato rilevato che: i) la PA non sarebbe tenuta ad adottare, per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, le forme e le regole tipiche delle procedure ad evidenza pubblica, ma solo a garantire che il procedimento informale di cui all’art. 37 Cod. Nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio. Tale disposizione. infatti, regolerebbe una situazione nella quale la manifestazione di interesse perviene direttamente dal mercato, in senso opposto, quindi, rispetto all’ipotesi tipica dei contratti pubblici. ii) Con riferimento al giudizio circa le “garanzie di proficua utilizzazione della concessione” e circa l’uso del bene rispondente “al più rilevante interesse pubblico”, esso investirebbe l’ampia discrezionalità dell’amministrazione concedente, alla quale spetterebbe, in via esclusiva, valutare quale utilizzo del bene demaniale si presenti più affine ai bisogni collettivi.
[1] “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico- ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.”.
