La mancata dichiarazione sul rispetto della legge 68/1999 port all’esclusione automatica dagli appalti

     La recente sentenza del TAR Lombardia –Milano, Sez. II- del 13 gennaio 2025, n. 74 affronta la problematica concernente la necessità o meno di escludere automaticamente, da una gara di appalto di forniture, un operatore economico che non ha osservato la legislazione sul lavoro per i soggetti disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.      Come è…

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     La recente sentenza del TAR Lombardia –Milano, Sez. II- del 13 gennaio 2025, n. 74 affronta la problematica concernente la necessità o meno di escludere automaticamente, da una gara di appalto di forniture, un operatore economico che non ha osservato la legislazione sul lavoro per i soggetti disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.

     Come è noto, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ha introdotto una disciplina dei requisiti di partecipazione di ordine generale – e delle connesse cause di esclusione – più articolata rispetto a quella precedente, vale a dire quella dell’art. 80 dell’abrogato D.Lgs. n. 50 del 2016. 

       In particolare, l’art. 94 del predetto codice disciplina le cause di esclusione automatica (cioè senza alcuna valutazione discrezionale dell’appaltante), mentre l’art. 95 concerne le cause di esclusione non automatica, che presuppongono invece una specifica valutazione del caso concreto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

         Il citato articolo 94 del D.lgs. n. 36/2024 prevede l’esclusione dalla citata gara di appalto …….”b) l’operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;”.

         Il suindicato articolo 95 del medesimo D.lgs. n. 36/2024 prevede che: “1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati”..

        Pertanto, l’inosservanza degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul lavoro dei disabili è causa di esclusione automatica, stante la previsione dell’art. 94, comma 5, lettera “b” del codice (tale norma ricalca sostanzialmente quella dell’abrogato art. 80 comma 5 lettera “i” del D.Lgs. n. 50 del 2016.

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