La precedente risoluzione per inadempimento non si configura come fattispecie di esclusione automatica della gara. La valutazione circa le ripercussioni delle precedenti vicende che hanno riguardato l’impresa è rimesso allo scrutinio discrezionale della stazione appaltante,
A stabilirlo è stato il TAR Lombardia con sentenza n. 2173 del 2022.
