La proposta di aggiudicazione: natura ed efficacia

La proposta di aggiudicazione, laddove l’Amministrazione non abbia fatto uso dei poteri di verifica che il Codice le attribuisce, diviene efficace decorsi i termini previsti dalla normativa. Lo rammenta il Tar Campania-Napoli, Sez. III, 15 settembre 2022, nella sentenza n. 5734. Caratteristiche peculiari della proposta di aggiudicazione La “proposta di aggiudicazione”, che è formulata dalla…

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La proposta di aggiudicazione, laddove l’Amministrazione non abbia fatto uso dei poteri di verifica che il Codice le attribuisce, diviene efficace decorsi i termini previsti dalla normativa. Lo rammenta il Tar Campania-Napoli, Sez. III, 15 settembre 2022, nella sentenza n. 5734.

Caratteristiche peculiari della proposta di aggiudicazione

La “proposta di aggiudicazione”, che è formulata dalla commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore relativo all’oggetto del contratto d’appalto, è soggetta ad “approvazione” dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti (in mancanza di fissazione di detto termine lo stesso è individuato ope legis in trenta giorni) (art. 33, comma 1).

L’”aggiudicazione”, invece, costituisce il provvedimento conclusivo della procedura di gara in forza del quale viene attribuito il bene della vita.

La “proposta di aggiudicazione” rappresenta un atto endoprocedimentale e, come tale, non è soggetto ad autonoma impugnazione.

L’art. 204 del nuovo Codice degli appalti difatti sancisce espressamente l’inammissibilità della impugnazione della “proposta di aggiudicazione” in quanto atto privo di lesività essendo destinato ad essere superato dall’”aggiudicazione”.

Va rammentato che:

  1. l’aggiudicazione è il provvedimento che conclude una gara,
  2. mentre la “proposta di aggiudicazione”, e “l’approvazione della proposta di aggiudicazione” costituiscano meri atti interni, senza forza lesiva.

Pertanto, non è possibile impugnare la proposta di aggiudicazione.

Va infatti rilevato che i contenuti risultanti dai meri verbali di gara, senza che sia stato adottato ancora un provvedimento che confermi i contenuti dei medesimi, determinano una lesione meramente potenziale degli interessi del concorrente, dato che il verbale di aggiudicazione costituisce un atto infraprocedimentale (appunto una proposta) che necessita di recepimento e di una conferma ad opera di un apposito provvedimento.

Il soggetto deputato ad adottare il provvedimento finale (il dirigente) potrebbe, infatti, anche ricusare quanto contenuto nel verbale, qualora non lo condivida, dando seguito ad una eventuale nuova convocazione della commissione di gara per un riesame della documentazione.

Le precisazioni fornite dai giudici

I giudici del TAR campano, menzionato in premessa, hanno rammentato che l’art. 32 co. 5 del Codice prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.

L’art. 33 (controlli sugli atti delle procedure di affidamento) stabilisce al comma 1 che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.”

Il combinato disposto di queste due disposizioni fa sì che una mera “proposta di aggiudicazione” divenga efficace laddove nel termine previsto per legge l’Amministrazione non abbia fatto uso dei poteri di verifica che il Codice le attribuisce, e questo a prescindere dall’esistenza di un provvedimento espresso emesso dalla stazione appaltante, la cui pretesa obbligatorietà contrasterebbe con la ratio stessa dell’art. 33 e con il meccanismo di controllo in capo alla stazione appaltante, che poi tende a coincidere sia con l’obbligo dell’aggiudicataria di tenere ferma l’offerta, sia con un elementare principio di certezza giuridica nel campo delle procedure di contrattualistica pubblica. Infatti il comma 7 dell’art. 32 del Codice stabilisce che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e il comma 8 consente “l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti” una volta “divenuta efficace l’aggiudicazione”, questo al fine di fissare anche il termine a quo per la stipula del contratto.

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