Il TAR Lombardia, sezione V, con la sentenza n. 2312/2025, ha chiarito che il concessionario, nell’ambito di un affidamento in concessione, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio, compreso il possibile aumento dei costi rispetto alle previsioni. La revisione dell’equilibrio del piano economico-finanziario in presenza di eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario costituisce una facoltà dell’amministrazione e non un suo obbligo, anche ai sensi del Codice dei contratti pubblici del 2023. In mancanza di accordo tra le parti, il concessionario non ha diritto a una revisione alle condizioni da lui proposte, restando come unica alternativa il recesso dal contratto.
