Razionalizzazione delle norme in vigore, che si realizza in particolare attraverso le modifiche che sono state dettate nel corso degli ultimi anni, da ultimo con le previsioni dettate dai d.l. n. 34/2020 e 36/2023; mancanza di indicazioni operative sul rispetto dei vincoli dettati a tutela della privacy, il che sarebbe stato particolarmente utile visto che anche su questo tema la conciliazione delle esigenze di trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati personali non è sempre agevole. Possono essere così sintetizzate le previsioni dettate dal DPR 16 giugno 2023 n. 82, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno. Il testo può essere giudicato come uno strumento assai utile per le amministrazioni nello svolgimento delle procedure concorsuali.
Occorre ricordare che rimangono al di fuori delle regole dettate da questo decreto, in quanto non siamo nell’ambito dei concorsi pubblici, lo scorrimento di graduatorie della stessa o di altra PA del comparto; per gli enti locali l’attingimento agli albi di idonei; le progressioni verticali, ivi comprese quelle speciali o cd in deroga e le stabilizzazioni del personale precario.
L’APPLICAZIONE A REGIONI ED ENTI LOCALI
Il nuovo testo continua ad essere applicato direttamente alle amministrazioni statali, mentre le regioni e gli enti locali “si conformano” alle sue previsioni. A differenza delle previsioni dettate in precedenza, non vi sono più disposizioni che si applicano a questi enti come “norma di indirizzo”.
Le regioni e gli enti locali sono chiamati a dare concreta attuazione alle nuove previsioni dettate dal DPR 16 giugno 2023 n. 82, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. Il nuovo testo impone a questi enti di modificare il proprio regolamento sui concorsi, regolamento che ricordiamo va approvato dalla giunta e che può anche costituire una parte di quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
Nella concreta applicazione delle nuove disposizioni è necessario anche tenere conto delle novità dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 44/2023 e, nella fase attuale, anche dal d.l. n. 61/2023.
La legge di conversione del d.l. n. 44/2023 prevede la possibilità che i concorsi siano banditi su base territoriale, con la partecipazione di ogni candidato ad uno solo di essi e con il possibile scorrimento attingendo dagli ambiti vicini che abbiano il numero di idonei più elevato. Essa consente di bandire fino a tutto il 2026 concorsi che prevedono solamente la prova scritta: tale possibilità non è utilizzabile per quelli dei dirigenti e del personale “apicale”.
Inoltre, introduce la riserva del 15% per i volontari del servizio civile universale e pone le basi per la riforma delle assunzioni di disabili. Detta disposizioni per favorire le assunzioni di giovani qualificati con i contratti di apprendistato e di formazione e lavoro.
Sulla base del testo del d.l. n. 61/2023, i termini di presentazione delle domande ai concorsi banditi da tutte le PA sono sospesi dallo 1 maggio al 31 agosto, con il prolungamento di quelli fissati dai bandi per i candidati residenti o domiciliati nelle zone alluvionate. Tutte le PA, quindi anche quelle che non hanno sede nelle zone alluvionate, possono prevedere la fissazione di sessioni di recupero per i candidati residenti o domiciliati nelle aree alluvionate che sono convocati per la partecipazione a concorsi pubblici nel periodo compreso tra il 16 maggio ed il 31 agosto e che non possono partecipare per sostenere tali prove in quanto impossibilitati oggettivamente; a tale fine occorreva la presentazione di una istanza da parte del soggetto interessato entro il giorno 11 giugno, cioè entro i 10 giorni successivi alla entrata in vigore del decreto.
LE RISERVE E LE PREFERENZE
La lettera e) del DPR n. 82/2023 sostituisce l’articolo 5 del DPR n. 487/1994. Si conferma che le riserve nei concorsi pubblici non possono comunque superare la metà dei posti e che, ove necessario, si riducono proporzionalmente le singole fattispecie. E che, nel caso, per coloro che appartengono a più categorie di riservatari, prima opera quella per le categorie protette e poi per gli ex militari.
L’ordine di preferenza a parità di punteggio è il seguente, premettendo che per il dpr 82/2923, queste regole si applicano in assenza di specifiche previsioni dettate dal legislatore: insigniti di medaglie, mutilati ed invalidi per servizio, orfani dei caduti e figli di mutilati, di invalidi per servizio (compresi quelli dei sanitari deceduti per il Covid), chi ha prestato lodevole servizio nello stesso ente per almeno 1 anno, chi ha maggior numero di figli a carico, invalidi e mutilati civili, militari volontari congedati senza demerito, atleti militati o dei corpi civili dello Stato, avere svolto ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, avere completato con esito positivo il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari, collaboratori o ex di Anpal, appartenenza al genere meno rappresentato, minore età anagrafica. A questa disposizione si collega il nuovo testo dell’articolo 6, riscritto dalla lettera f): occorre dare corso alla misurazione dell’equilibrio di genere e se vi è un differenziale di oltre il 30% scatta la preferenza per quello meno rappresentato.
Riassumiamo le disposizioni sulle preferenze a parità di merito e di titoli sia nel nuovo testo che in quello previgente
| DPR 82/2023: preferenze a parità di titoli e di merito ed in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali (articolo 5, comma 4, del DPR 487/1994) | DPR 487/1994: preferenze a parità di merito e di titoli (articolo 5, comma 4) |
| gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio | gli insigniti di medaglia al valor militare |
| i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato | i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti |
| gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività | i mutilati ed invalidi per fatto di guerra |
| coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato | i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato |
| maggior numero di figli a carico | gli orfani di guerra; |
| gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b) (nda mutilati ed invalidi per servizio) | gli orfani dei caduti per fatto di guerra |
| militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma | gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato |
| gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato | i feriti in combattimento |
| avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del dl n. 90/2014 | gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa |
| avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del dl n. 982011, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del dl n. 90/2014 | i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti |
| avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del dl n. 69/2013 (cd navigator) | i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra |
| essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto dispostodall’articolo 12, comma 3, del dl n. 4/2019 | i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato |
| appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previstodall’articolo 6 (nda equilibrio di genere) | i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra |
| minore età anagrafica | i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra |
| i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato | |
| coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti | |
| coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso | |
| i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico | |
| gli invalidi ed i mutilati civili | |
| militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma | |
| A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore età |
Come si vede siamo in presenza di disposizioni innovative di grande rilievo, che attualizzano le precedenti disposizioni.
