Lo “strano” caso dell’interpretazione autentica dell’esimente (politica) prevista dalla legge 1/2026 di riforma della responsabilità erariale
La legge 1/2026 sulla c.d. riforma della responsabilità erariale, in vigore dal 22 gennaio 2026 diretta – secondo tanti commentatori a “superare” la c.d. “paura della firma (che in verità, in relazione all’assicurazione obbligatoria ed alla sua potenziale latitudine applicativa, sembra invece introdurre una sorta di passaggio dalla “paura della firma” al “terrore dell’incarico”) -, contiene una interpretazione autentica della celeberrima “esimente politica” che viene in considerazione, semplificando, nel caso in cui i “titolari degli organi politici” in buona fede approvano atti di competenza gestionale.
La disposizione e la sua interpretazione autentica
La previsione appena citata è contenuta nel comma 1-ter, articolo 1 della legge 20/1994 in cui si legge che “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
Si tratta, quindi di due periodi, il primo anche logico (è coinvolto nella responsabilità solo chi in modo consapevole vi aderisce con il proprio voto favorevole), il secondo – il “titolare” politico viene coinvolto in atti non di competenza – è quello che ha portato il legislatore ha ritenere necessaria una interpretazione autentica.
Sotto si riporta un box con il periodo e l’interpretazione autentica in parola:
| Disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1-ter della legge 20/1994 | Interpretazione autentica innestata dalla legge 1/2026 aggiunta al comma 1-ter |
| Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. | Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso |
Dal confronto delle disposizioni emerge (almeno sembra a chi scrive) qualcosa anche di vagamente “inquietante”. Esclusa ovviamente ogni attenuante in caso di dolo, nell’adozione di atti non di competenza politica – ma degli uffici tecnici/amministrativi -, i titolari degli organi politici rispondono solo in presenza “di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.
Per rilevare la responsabilità quindi, dovrebbe rappresentarsi una situazione simile del “burocrate” che predispone per i titolari di organi politici (si pensi, l’esempio più banale, ad una proposta di delibera) una decisione di propria competenza ma con un parere contrario alla sua adozione.
Una situazione che, espressamente/concretamente non può mai verificarsi visto che se il funzionario/dirigente predispone una proposta all’organo politico – su cui in realtà ha la propria competenza – non lo correderà mai con un parere contrario (visto che in maniera deliberata cerca di spogliarsi della paternità su un atto di propria competenza).
In questi termini l’interpretazione autentica non appare rilevante salvo immaginare che il parere contrario non venga portato a conoscenza dei titolari di organi politici. Ma in questo caso non risponderebbero comunque perché l’azione “con riserva” ha connotati che inducono a configurare la stessa azione come “dolosa”.
Il parere “esterno” di contrario avviso
L’interpretazione autentica però, non paga, richiama anche il caso in cui risulti – con conseguente responsabilità dei titolari di organi politici – un “parere formale esterno”.
Il riferimento viene posto in una sorta di alternativa al parere “interno”. Per una configurazione giuridica pratica si può essere indotti a ritener il parere interno, ad esempio, quello inserito nelle deliberazioni di giunta e consiglio ex art. 49 del decreto legislativo 267/2000.
Un parere “formale” ed “esterno” risulta di più difficile configurazione. Si potrebbe immaginare ad esempio, che il parere venga espresso con comunicazioni specifiche ai “titolari di organi politici”, ad esempio, con una comunicazione tramite posta elettronica o modalità simili.
La latitudine, però, dell’interpretazione dell’ultimo inciso potrebbe allargarsi anche all’esistenza di pareri, ad esempio, già espressi in note/provvedimenti adottati prima dell’atto “incriminato” portato all’approvazione dei titolari degli organi politici.
Una dimostrazione simile farebbe cadere l’esimente, con conseguente responsabilità dei politici, soltanto se questi risultassero oggettivamente e correttamente preavvisati (altrimenti si devono ritenere in buona fede).
Un problema che pone l’interpretazione autentica
La previsione, evidentemente, pone però la questione pratica/operativa principale degli eventuali atti “richiesti” dai titolari di organi politici. Si pensi al caso in cui, pur risultando di competenza gestionale, si richieda la predisposizione di un atto, ad esempio, da approvare in giunta in modo da decidere una azione amministrativa che non veniva avviata (per timori vari e/o per paura della firma e/o per il fatto che la stessa appare contraria alle norme).
In questo caso, l’esimente non opera comunque visto che sia la previsione originaria sia quella ora con l’interpretazione autentica esigono la buona fede.
Non a caso l’interpretazione autentica fa salvi – eccettua – “i casi di dolo” e sempre, come detto, “quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.
In questo caso, magari, si potrebbe immaginare un tentativo del burocrate di tutelarsi magari formulando pareri esterni contrari all’adozione dell’atto/provvedimento.
Circostanza che si può verificare, però, solo nel caso in cui l’atto – ad esempio per la giunta/consiglio -, venga configurato in termini di indirizzi per cui l’articolo 49 non pretende il parere del responsabile di servizio.
Ma anche in questo caso sorge spontanea la domanda: se il parere “esterno” non viene portato a conoscenza dei titolari degli organi politici la buona fede è sempre presunta.
