Dopo anni di totale immobilismo, gli enti locali si trovano con l’imbarazzo nella scelta dello strumento per gestire in modo bonario i propri crediti.
Oltre alla definizione agevolata consentita dai commi 102-110 della L. 199/2025, ora la legge di conversione del c.d. decreto fiscale (d.l. 38/2026) apre anche alla possibilità di aderire alla rottamazione quinquies.
Quest’ultima riguarda i carichi di qualsiasi tipo, tributari e non, che gli enti abbiano affidato ad Ader sino al 31 dicembre 2023, esclusi solo quelli derivanti da sentenze di condanna per danno erariale della Corte dei conti.
Sono definibili anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovute alle previste scadenze.
Le regole generali sono le medesime viste per la rottamazione statale, fatte salve ovviamente le scadenze. In primo luogo, l’ente deve decidere se aderire o meno a questa sanatoria, con delibera consiliare da pubblicare sul proprio sito entro il 30 giugno (termine pressoché impossibile per gli enti che andranno al voto a fine maggio), poi Ader metterà a disposizione dei debitori l’elenco dei carichi potenzialmente interessati a partire dal 15 settembre 2026, infine l’istanza di adesione dovrà essere trasmessa ad Ader entro la fine di ottobre.
La liquidazione delle somme dovute è comunicata da Ader entro la fine di quest’anno. La tempistica dei pagamenti può arrivare anche in questo caso a 54 rate bimestrali, con una rata minima di 100 euro.
La prima scadenza è il 31 gennaio 2027 e a seguire tutte le altre, con il tasso di interesse del 3 per cento. A differenza della definizione agevolata, qui si prevede automaticamente l’azzeramento delle somme aggiuntive alla sorte capitale ed alle spese per procedure esecutive e diritti di notifica, senza margini di discrezionalità per l’ente. Sempre a differenza della definizione agevolata, qui non è espressamente richiesta una preventiva verifica circa gli effetti sulla situazione economico-finanziaria e sugli equilibri di bilancio, ma si tratta di un passaggio quanto meno opportuno che gli organi di revisione dovrebbero imporre obbligatoriamente ai fini del rilascio del proprio (necessario) parere.
È chiaro che può darsi il caso di enti che ritengano di aderire ad entrambe le sanatorie (la prima per le entrate non affidate ad Ader e la seconda per le altre), ad una soltanto o a nessuna.
