La sequenza del procedimento d’appalto nel nuovo codice

La disciplina contenuta nell’art. 17 del d.lgs. 36/2023 ha introdotto una precisa sequenza procedimentale per giungere all’affidamento dell’appalto. La sequenza è rinvenibile all’interno del comma 5 del citato articolo. Nel comma si legge: “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina…

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La disciplina contenuta nell’art. 17 del d.lgs. 36/2023 ha introdotto una precisa sequenza procedimentale per giungere all’affidamento dell’appalto.

La sequenza è rinvenibile all’interno del comma 5 del citato articolo.

Nel comma si legge: “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.

Come è possibile evincere, il comma 5 precisa che il seggio di gara (nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo), o la commissione tecnica giudicatrice (nel caso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), predispongono la proposta di aggiudicazione (atto interinale, non impugnabile autonomamente) solo dopo l’accertamento dell’anomalia dell’offerta.

L’art. 8, co. 1 dell’allegato I.2 rubricato “Attività del RUP”, riproducendo i contenuti delle Linee guida ANAC n.3, dispone che il RUP:

– in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, svolga la verifica di congruità delle offerte; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata (art. 8, co. 1, lett. b);

– in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, svolga la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione tecnica nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice (art. 8, co. 1, lett. c);

Completato l’accertamento di anomalia dell’offerta, il RUP rimetterà gli atti al seggio/commissione tecnica il quale/la quale, come detto, provvederà a redigere la proposta di aggiudicazione, trasmettendola, a sua volta, al soggetto che adotterà il provvedimento di aggiudicazione.

Il provvedimento di aggiudicazione verrà adottato solo dopo:

– l’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del primo classificato;

– la verifica da parte del soggetto deputato ad adottare il provvedimento di aggiudicazione della regolarità delle operazioni svolte dal seggio/commissione tecnica e della conformità dell’offerta all’interesse pubbliche che deve soddisfare.

Come è evidente, con il nuovo codice non è più possibile disporre l’aggiudicazione dell’appalto in costanza dell’accertamento dei requisiti dell’operatore economico, mediante un provvedimento di aggiudicazione condizionato all’esito della regolarità dei controlli effettuati sull’aggiudicatario.

La sequenza procedimentale impostata dal legislatore è foriera di determinare un rallentamento dell’iter procedimentale, se si pensa che l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, regolarmente comunicato ai partecipanti in conformità all’art. 90 del d.lgs. 36/2023, nelle more delle verifiche dei requisiti, consente, invece, di far scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni (decorrente dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti) e il termine, mediamente necessario per completare i controlli sui requisiti, pari a circa 30 giorni. 

Tali termini possono ora decorrere solo in modo consecutivo (sommandosi) e non più simultaneamente, in parallelo.

Si allungano, pertanto, i tempi per arrivare alla stipula del contratto.

Il calcolo della durata del procedimento nel nuovo codice

Gli aspetti delineati assumono particolare rilevanza anche in considerazione delle disposizioni contenute nel nuovo codice in merito ai nuovi termini di conclusione dei procedimenti relativi ai pubblici appalti.

Nel nuovo codice la durata stimata dei procedimenti non decorre dall’adozione della determina a contrarre, o dall’avviso di manifestazione di interesse, ma dall’atto che riguarda la fase di selezione vera e propria dell’operatore economico; si tratta, infatti, della stima del procedimento di gara e non del procedimento d’appalto globalmente considerato.

Infatti, la durata viene calcolata a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta (art. 3 dell’allegato I. 3 al quale rinvia l’art. 17 del d.lgs. 36/2023).

Se ne ricava che, per effetto di quanto previsto dall’art. 17, co. 5, i controlli da effettuare sull’operatore economico sono inglobati all’interno del termine di conclusione del procedimento di gara, mentre il decorso del termine di stand still, pur restandone fuori, di fatto, determina un incremento dei tempi necessari per addivenire alla stipula del contratto.

Sintesi degli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dal legislatore

Nella sostanza, volendo fornire una sintesi degli effetti che si determinano con la nuova disciplina:

– non si ammette più l’adozione di un provvedimento di aggiudicazione la cui efficacia è subordinata all’esito dei controlli, proprio perché i controlli vanno effettuati prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione;

– il termine finale di conclusione del procedimento (dies ad quem), che coincide con la data di adozione della determina di aggiudicazione, incorpora il tempo necessario per espletare i controlli sull’operatore economico;

– pur essendo previste nuove modalità per effettuare il controllo dei requisiti degli o.e. (es. FVOE, BDNCP, interoperatività delle banche dati e così via) che dovrebbero semplificare l’operato delle stazioni appaltanti, si determina un vistoso allungamento dei tempi necessari alla conclusione dell’iter procedimentale dell’appalto per giungere alla stipula del contratto. Peraltro, con riferimento ai controlli, i relativi tempi restano inglobati nei tempi di gara, senza che la stazione appaltante li possa gestire, dato che i medesimi sono demandati ad altri enti/amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e così via).

Le disposizioni che vengono in aiuto

Come sopra brevemente accennato, nel nuovo codice dei contratti il legislatore ha perseguito l’obiettivo di attuare l’integrale digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, anche mediante un restyling del sistema di acquisizione della documentazione afferente ai requisiti dei concorrenti.

Ciò è avvenuto attraverso l’interoperatività delle piattaforme di negoziazione con le banche dati delle amministrazioni certificatrici, la banca dati nazionale dei contratti pubblici (in cui si colloca il fascicolo virtuale dell’operatore economico FVOE), le stazioni appaltai e gli operatori medesimi.

Tale sistema dovrebbe consentire la condivisione dei documenti e quindi il contenimento dei tempi per effettuare tutti gli accertamenti sui requisiti degli operatori economici.

Inoltre, l’allegato I.3 prevede la possibilità che possa operare un prolungamento del termine di conclusione dell’iter procedimentale per l’affidamento degli appalti, in una serie di casi.

Infatti, il comma 4 dispone che ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini di conclusione del procedimento di gara sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

Poi, il comma 5 prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di conclusione della fase di gara per un massimo di tre mesi.

Infine, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Vi sono pertanto elementi di novità che fanno ben sperare per una accelerazione dell’iter dei controlli, nonché altre disposizioni che vengono in aiuto al RUP nel caso in cui i tempi di gara non possano essere rispettati.

La flow chart illustrativa

Si fornisce, di seguito, una flow chart illustrativa relativa all’iter procedimentale relativo all’affidamento di un appalto nel nuovo codice, con particolare riferimento ad una procedura aperta.

ITER AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA

D.LGS. 36/2023

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