La strada impervia per l’ovvio riconoscimento delle spese di trasferta ai lavoratori a scavalco

Il riconoscimento delle spese che il dipendente a scavalco deve affrontare per spostarsi da una sede di lavoro all’altra sarebbe la cosa più semplice, ovvia e naturale. Ma, nel lavoro pubblico, no. I contratti collettivi nazionali di lavoro, che su questi aspetti di disciplina del rapporto di lavoro dovrebbero intervenire in modo chiaro, tacciono. Ai…

Data

Categoria

Il riconoscimento delle spese che il dipendente a scavalco deve affrontare per spostarsi da una sede di lavoro all’altra sarebbe la cosa più semplice, ovvia e naturale.

Ma, nel lavoro pubblico, no. I contratti collettivi nazionali di lavoro, che su questi aspetti di disciplina del rapporto di lavoro dovrebbero intervenire in modo chiaro, tacciono. Ai contratti decentrati è inibito intervenire introducendo trattamenti non previsti dalla legge o dai contratti nazionali. I contratti individuali di lavoro, nell’ambito pubblico, sono un simulacro, un pezzo di carta poco più che simbolico.

Quindi, nell’impossibilità di regolare consensualmente tra le parti un rimborso che qualsiasi datore privato considererebbe ovvio e dovuto, per il lavoro pubblico occorre porsi domande, questioni, problemi: sarà lecito? Sarà possibile? E se fosse possibile, come autorizzare? E l’impegno della spesa? Non si commetterà danno erariale? E quale provvedimento formale occorrerebbe adottare?

Oggettivamente, questo complesso di domande accompagnano non poche attività amministrative alle quali sono chiamati i funzionari pubblici. Qualcuno, banalizzando e alla ricerca di allarmismi, sintetizza ciò come “paura della firma”.

Propriamente, invece, si tratta di lacunosità delle norme e dei contratti e di eccesso di vincolo all’espressione dell’autonomia negoziale di diritto privato, nonostante essa sia enfatizzata dalla tanto esaltata “contrattualizzazione del rapporto di lavoro”, purtroppo uno slogan lontanissimo dalla realtà, visto che persino per riconoscere il rimborso delle spese a chi è chiamato ad errare da una sede all’altra nell’ambito della prestazione lavorativa. Un lavoro “errante”, si badi, regolato e previsto per consentire all’ente che si avvale dello scavalco di risparmiare ingenti risorse, potendo non assumere un dipendente proprio, ma avvalersi di una parte delle prestazioni lavorative di un dipendente di un altro ente.

Qualsiasi datore privato, qualsiasi imprenditore, ma qualsiasi uomo comune comprenderebbe che a fronte di un risparmio di decine di migliaia i euro, qualche centinaio o poche migliaia di rimborsi spesa non inficiano in alcun modo la legittimità della gestione.

Nel lavoro pubblico occorre, come evidenziato prima, porsi mille problemi e riferirsi all’oracolo: la Corte dei conti, per ottenere il vaticinio sperato.

Nel caso specifico, il responso mistico è giunto dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, col parere 23.7.2025, n. 141: “L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della distanza chilometrica, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati“.

Dunque, l’epifania: sì, il rimborso è possibile. Ma, mentre nel mondo normale sarebbe questione trattata individualmente tra lavoratore e datore, nel sistema locale occorre che sia la convenzione tra gli enti posta a regolare lo scavalco condiviso a consentire espressamente il rimborso delle spese di trasferta. Rimborso, è bene ricordare, che dal 2010, in tempi di populismo tecnicistico e di crociate per risparmi da quattro soli, va comunque parametrato alla somma che il dipendente avrebbe speso nel caso in cui fosse ricorso ai trasporti pubblici.

Si parla, dunque, tanto di efficienza, flessibilità, organizzazione, intelligenza o “smart”, contrattualizazione: ma, alla fine, restano sempre gli orpelli della peggiore burocrazia ed i populismi pauperistici.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Il feticcio delle curve gaussiane a guida della valutazione

    La legge 119/2026, altrimenti nota come “riforma-Zangrillo” è l’ennesimo intervento sulla valutazione del personale, arricchito da un discutibile sistema di reclutamento della dirigenza con un percorso selettivo barocco volto a non utilizzare il concorso, che per molti dei primi commentatori si caratterizza per la valorizzazione del “merito” e dell’efficienza della PA: Purtroppo, per valorizzare il…