Gli affidamenti senza gara: protezione civile e somma urgenza dopo il decreto legislativo 73/2025
Il recente decreto legislativo 73/2025 – in vigore dal 21 maggio -, tra le altre introduce alcune modifiche in tema, soprattutto, di interventi per la protezione civile con un nuovo art. 140 –bis (che prende in gran parte dall’articolo 140 dedicato, ora ai soli interventi di somma urgenza.
Il legislatore del decreto legge, in questo modo, ha inteso distinguere le due tipologie di intervento ed affiancare accanto al regime speciale degli interventi di somma urgenza (disciplinati dall’articolo 140) introdurre un regime super speciale (come si legge nella relazione che accompagna il nuovo testo normativo) per gli interventi di protezione civile.
Gli affidamenti senza gara per la protezione civile
L’articolo 140-bis si compone di 5 commi.
Il primo comma individua gli interventi attraverso il richiamo alle disposizioni in tema di protezione civile (decreto legislativo 1/2018) ed in particolare richiamando le fattispecie di cui alle lettere a/c dell’articolo 7 del decreto legislativo.
Si tratta in pratica:
a) delle emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) delle emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
A queste fattispecie, chiarisce il primo comma in commento, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 (dedicato alla somma urgenza).
Il primo comma dell’articolo 140 prevede che, nelle situazioni di emergenza (applicabili quindi alla protezione civile) il RUP o il tecnico che immediatamente viene coinvolto nell’emergenza possa procedere con l’ immediata “esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità”.
In realtà, come si vede più avanti per la protezione civile è possibile – per periodi limitati – superare le soglie predette.
Ciò è quanto emerge nel comma 2 dell’articolo 140-bis (che riproduce il comma 8 del pregresso articolo 140, comma abrogato con il decreto legge 73/2025) in cui si legge che in casi eccezionali e “nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti” appena indicati purchè “per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018”.
Oltre all’articolo 140, comma 1, il primo comma dell’articolo 140-bis richiama anche l’articolo 46-bis (del “codice della protezione civile e quindi il decreto legislativo 1/2018) che contiene, anche, delle semplificazioni in tema di verifiche antimafia (nel comma2).
Le deroghe
Il comma 3 introduce l’ampio catalogo di deroghe, al codice dei contratti, che consente al RUP di agire in modo più tempestivo. Alcune di queste deroghe risultavano già previste nell’articolo 140 altre sono di nuovo innesto, ad esempio
– la possibilità di derogare l’articolo 54, che consente l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure (si tratta di deroga di nuova introduzione con il dl 73/2025);
– la possibilità di non applicare gli articoli 90 e 111, comma 3, che consentono alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni, nei confronti dei candidati e agli offerenti e rispetto agli avvisi relativi agli appalti aggiudicati; in ogni caso, la deroga dell’articolo 90 non può condurre alla fissazione di termini superiori a quelli previsti dall’articolo 55 della direttiva n. 24 del 2014.
Vengono confermate le altre deroghe già previste e quindi:
– la deroga all’articolo 14, comma 12, lettera a), che consente l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
– la deroga all’articolo 15, comma 2, primo periodo, che consente alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
– la deroga all’articolo 37, che consente alle stazioni appaltante di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
– la deroga all’articolo 49, che consente alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento coniugando le esigenze di tempestivo intervento nel contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea;
– l’importante deroga all’articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, in riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, che consente l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
Il superamento delle soglie
Il comma 4 (che riproduce il comma 12 dell’articolo 140 ora abrogato) si sofferma sul caso degli eventi emergenziali:
– connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
– di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Nel caso di questi eventi o pericoli potenziali “anche in mancanza della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 23 del codice, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contratti di lavori, servizi e forniture di protezione civile di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (sopra richiamati), gli importi per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori previsti dall’articolo 50, comma 1 del presente codice, sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14;
b) viene fissato un termine di 30 giorni;
c) l’Amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici è individuata in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dalle ordinanze di protezione civile.
Infine il comma 5 del nuovo articolo 140-bis riproduce la disciplina dettata dall’articolo 140, comma 7, prevedendo l’applicazione di quanto appena riportato anche qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c) (ovvero la procedura negoziata senza pubblicazione di bando).
Gli interventi di somma urgenza
Per effetto di quanto (ovvero di una previsione specifica per la protezione civile), l’attuale articolo 140 si sofferma esclusivamente sugli interventi di somma urgenza consentendo l’affidamento diretto negli importi sopra detti, fermo restando – come ricorda il comma 8 – che “L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea”.
La particolarità di questi interventi è che richiedono, ai fini della copertura e pagamento, un procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, almeno per gli enti locali e quindi l’applicazione dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 (comma 1, lettera e) ovvero l’ipotesi di acquisizione di beni/servizi senza, ovviamente, il previo impegno di spesa.
Senza riconoscimento la prestazione deve essere immediatamente sospesa. Il RUP ha l’obbligo delle pubblicazioni sul sito istituzione dell’ente “li atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative” (come ribadito nel comma 10 dell’articolo 140 ora privo dei commi 11 e 12 il cui contenuto è transitato come detto nell’articolo 140-bis)
(fine) .
