La pronuncia n. 1004/2024 del TAR Campania, sez. VI, ha fatto registrare una declinatoria di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Prima di comprenderne il motivo, occorre rapidamente ripercorrere i fatti di causa. Il giudizio, veniva instaurato da un operatore economico dopo che, a causa di un mutamento della situazione di fatto [1], la stazione appaltante aveva revocato la procedura di affidamento precedentemente indetta [2]. Il ricorrente, quindi, chiedeva di accertare l’illegittimità dell’autotutela esercitata nonché di condannare la P.a. al pagamento dell’indennizzo e del risarcimento del danno. Tuttavia, come si anticipava, i giudici, aderendo ad un orientamento della Cassazione, hanno declinato la propria giurisdizione, sottolineando che: a) il fatto che nell’esercizio del proprio potere pubblico, l’Amministrazione sia tenuta ad osservare le regole speciali caratterizzanti il suo agire autoritativo non escluderebbe il rispetto da parte sua delle regole generali di correttezza e buona fede; b) la protezione offerta all’affidamento dall’ordinamento giuridico avrebbe la consistenza del diritto soggettivo (non dell’interesse legittimo).
[1] Precisamente, il venir meno delle risorse finanziarie già assegnate al progetto.
[2] Si trattava di una procedura telematica aperta per Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione e manutenzione del verde “omissis”.
