È corretto l’operato del sindaco che, tramite l’esercizio del potere di ordinanza ex art. 50 TUEL, abbia intimato ad una società agricola di bonificare, rimuovere e smaltire immediatamente le coperture di alcuni fabbricati contenenti amianto, nonché di reintrodurre gli animali allevati al loro interno solo al termine delle operazioni. Infatti, secondo quanto affermato in una decisione del T.a.r. Umbria, all’adozione di tali misure non potrebbe eccepirsi né il bisogno di attendere l’attualizzarsi della minaccia (la potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica sarebbe sufficiente) né, tantomeno, la conoscenza risalente nel tempo del problema. Quanto a quest’ultimo aspetto, i giudici hanno evidenziato che «la sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della l. n. 257/1992». Ergo, il decorso del tempo non potrebbe consumare il potere extra ordinem del sindaco.
