Le corti dei conti sul conferimento di incarichi di collaborazione

Le amministrazioni locali e, più in generale, tutte le PA devono essere particolarmente attente a rispettare i vincoli dettati dal legislatore, con particolare riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di conferimento di incarichi di collaborazione. La violazione di tali disposizioni determina infatti, come acclarato dalla…

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Le amministrazioni locali e, più in generale, tutte le PA devono essere particolarmente attente a rispettare i vincoli dettati dal legislatore, con particolare riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. n. 165/2001, in materia di conferimento di incarichi di collaborazione.

La violazione di tali disposizioni determina infatti, come acclarato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in modo consolidato, la maturazione di responsabilità amministrativa e/o contabile.

I PRINCIPI GENERALI

Numerose deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile (tra cui i pareri n. 58/2024 della sezione della Puglia, n. 13/2024 e n. 111/2023 della Emilia Romagna e n. 71/2023 della Sicilia e n. 21/2025 del Piemonte) hanno riassunto i principi di carattere generale che le amministrazioni devono rispettare nel conferimento di questi incarichi, fermo restando che tutte le amministrazioni devono darsi uno specifico regolamento.

Per questa ultima deliberazione, “l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;  l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;  devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;  il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;  per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti”.

Ricordiamo che le amministrazioni devono garantire che la scelta dei collaboratori sia effettuata nel rispetto dei vincoli di pubblicità e di selettività fissati dal legislatore, garantendo comunque un termine congruo, di almeno 30 giorni, per la presentazione delle domande. 

Non è corretto escludere quelli professionali dall’ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari sul conferimento degli incarichi di collaborazione ex articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001. Ed ancora non è possibile la esclusione di quelli occasionali: la natura meramente occasionale delle prestazioni o la saltuarietà della medesima non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all’assegnazione di incarichi meramente occasionali e/o saltuari per una auto-qualificazione di tal fatta da parte dell’ente: in questo modo un soggetto otterrebbe incarichi retribuiti senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge.

Occorre inoltre indicare gli elementi da pubblicare in relazione agli incarichi conferiti, ossia gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae dell’incaricato, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Occorre garantire un termine adeguato per la presentazione delle domande di conferimento di tali incarichi: ai fini del rispetto del principio di proporzionalità e per garantire un’effettiva concorrenzialità è necessario individuare un termine di pubblicazione congruo in quanto, a contrario, come nel caso in esame, l’individuazione di un termine di pubblicazione eccessivamente breve non consente di garantire l’effettiva partecipazione alla procedura comparativa da parte di tutti i soggetti interessati e ciò è in palese contrasto con i princìpi di buon andamento e di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Appare dunque opportuno che l’ente stabilisca un congruo un termine di pubblicazione (pari a minimo 30 giorni) dei relativi avvisi.

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Matura responsabilità amministrativa per il conferimento di incarichi di collaborazione che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività ordinarie e per l’omesso controllo sullo svolgimento di tale attività.

Ad esempio, matura questa forma di responsabilità per “avere conferito l’incarico di consulenza tributaria per lo svolgimento di funzioni, attribuzioni e adempimenti rientranti invece, certamente, nella propria sfera di competenza e nei propri obblighi di servizio.  È principio consolidato nella giurisprudenza contabile che costituisca fonte di responsabilità amministrativa l’affidamento all’esterno, attraverso lo strumento della consulenza a professionisti attribuita ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni e attività rientranti nelle competenze istituzionali del personale interno e non consistenti nella risoluzione di problematiche eccedenti l’ordinario, soprattutto quando si rivelino di carattere tendenzialmente permanente e non temporaneo e configurino un affiancamento, per non dire una sostituzione, del personale addetto” (sentenza Corte dei Conti Pimonte n. 241/2024).

Ed ancora, “presupposto indispensabile per considerare lecito il ricorso agli incarichi esterni è l’accertamento che si tratti di attività richiedente alto contenuto di professionalità e/o che si tratti di eventi straordinari, ai quali non si può far fronte con la struttura burocratica dell’ente”.

Altra fonte di responsabilità è che l’incarico “risulta esser stato conferito in via diretta, senza lo svolgimento di alcuna necessaria procedura comparativa tra candidati, e sulla base di una motivazione che appare fumosa e irragionevole, poiché consistente nell’adesione ad un progetto presentato dallo studio tributario”.

Viene inoltre rilevato che, ove “la collaborazione esterna, perdurando come nel caso di specie per più anni, trascenda i necessari caratteri della temporaneità e non sia circoscritta in termini di oggetto e durata”, si determina una violazione dei dettati normativi. Si aggiunge che “la carenza di organico deve essere non solo quantitativa ma anche qualitativa”.

Matura la responsabilità amministrativa/contabile in capo al dirigente, anche se l’atto di conferimento dell’incarico è stato adottato dalla giunta. Alla base di tale conclusione, il fatto che il dirigente ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Viene, infine, evidenziato dalla sentenza della Corte dei Conti del Piemonte prima citata che “la pervicacia manifestata dalla convenuta nel confermare nel corso degli anni il suddetto incarico, nonostante le sopra evidenziate inadempienze e mancanze del consulente e nonostante i dubbi sulla correttezza del suo operato, non può, pertanto, che configurare una sua responsabilità, a titolo di colpa grave di ordine omissivo, sotto forma di culpa in eligendo e in vigilando; e anche per non aver tempestivamente adottato i rimedi di natura sinallagmatica (ad es. la risoluzione del contratto per inadempimento) e/o di auto-tutela (come la revoca dell’affidamento), previsti dall’ordinamento”. Quindi, un obbligo in capo ai dirigenti a verificare la puntuale applicazione del contenuto dell’incarico che è stato conferito al collaboratore.

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