Le dichiarazioni sostitutive debbono essere la base per l’adozione del provvedimento finale.

La sentenza del Tar Lazio, Sezione II ter, 20 giugno 2025, n. 12147, dimostra che moltissime amministrazioni non hanno ancora capito, dopo anni, come funziona il dPR 445/2000. Il Tar ha ritenuto illegittima la decisione di una commissione di concorso di non considerare i titoli autodichiarati nel curriculum dai concorrenti, falsando gli esiti. Eppure, il…

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La sentenza del Tar Lazio, Sezione II ter, 20 giugno 2025, n. 12147, dimostra che moltissime amministrazioni non hanno ancora capito, dopo anni, come funziona il dPR 445/2000.

Il Tar ha ritenuto illegittima la decisione di una commissione di concorso di non considerare i titoli autodichiarati nel curriculum dai concorrenti, falsando gli esiti.

Eppure, il sistema del dPR 445/2000 è semplicissimo: le dichiarazioni sostitutive di certificati o dell’atto di notorietà fanno piena prova, debbono essere accettate e costituiscono elementi validi per giungere all’adozione del provvedimento finale.

Successivamente, la PA verifica – anche, ma non necessariamente – a campione quanto dichiarato e se rileva un falso, il dichiarante decade dal beneficio.

Conoscendo ed applicando correttamente le norme, è semplice agire correttamente

Articolo 18, commi 1 e 2, legge 241/1990

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

Dpr 445/2000

Articolo 40, comma 01

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

Articolo 43, comma 1

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato

Articolo 47, comma 3

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Articolo 75, comma 1

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Alla luce delle richiamate disposizioni, né le certificazioni della pubblica amministrazione sono valide al fine di dimostrare alcunché nei confronti di altre amministrazioni, né l’amministrazione può richiedere al privato di produrre certificazioni da parte di altre amministrazioni, essendo essa stessa tenuta ad acquisirle d’ufficio presso l’amministrazione competente (Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 20/04/2024, n. 1477)

In sostanza, poiché le dichiarazioni sono tutte idonee da subito a fare piena prova di quanto dichiarato, a meno che non esista una norma di legge in senso contrario, le PA debbono adottare il provvedimento finale in base a dette dichiarazioni e non possono estromettere da una procedura selettiva chi abbia, appunto, presentato tali dichiarazioni invece degli originali o di copie autentiche.

Subordinare il provvedimento finale all’acquisizione dell’originale o della copia autenticata documento, implica violare le disposizioni ricordate sopra, ed espone alle responsabilità di cui all’articolo 74, commi 1 e 2, del dPR 445/2000:

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:

(a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà.

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