Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 8012 del 15 settembre 2022 ha ribadito come le figure professionali che svolgono servizi di coordinamento o staff non sono coinvolte nella commessa se non a titolo occasionale e al fine di soddisfare esigenze non prevedibili.
Ergo, i costi loro riferiti non devono essere oggetto delle giustificazioni in sede di verifica di anomalia, nonostante tali figure e i loro servizi siano stati inseriti nell’offerta tecnica.
