Con Parere n. 161 del 6 maggio 2026, Anac ha chiarito che le giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia possono essere modificate per correggere errori di calcolo o rimodulare le singole voci di costo, purché restino invariati l’importo complessivo dell’offerta e la sua sostanziale affidabilità. Nel caso esaminato, relativo a un appalto integrato dell’Università degli Studi di Napoli, la rimodulazione delle ore di lavoro non ha alterato il costo complessivo della manodopera né l’assetto tecnico dell’offerta, risultando quindi legittima.
