Le più recenti indicazioni delle sezioni della Corte dei conti sul salario accessorio

Il parere dei revisori dei conti costituisce una condizione di legittimità nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata. La possibilità di aumento delle risorse per la contrattazione decentrata negli enti virtuosi dal d.l. n. 13/2023 non si estende a quelle degli incaricati di elevate qualificazioni. Il tetto del salario accessorio è fissato in quello…

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Il parere dei revisori dei conti costituisce una condizione di legittimità nella costituzione del fondo per la contrattazione decentrata. La possibilità di aumento delle risorse per la contrattazione decentrata negli enti virtuosi dal d.l. n. 13/2023 non si estende a quelle degli incaricati di elevate qualificazioni. Il tetto del salario accessorio è fissato in quello effettivamente previsto nel 2016 e non nella sua proiezione teorica se gli incaricati di posizione organizzativa fossero stati a tempo pieno. Sono queste le indicazioni più recenti delle sezioni di controllo della Corte dei Conti sul salario accessorio.

IL PARERE DEI REVISORI SUL FONDO 

La costituzione del fondo e la stipula del contratto decentrato senza il parere dei revisori dei conti devono essere ritenute illegittime. Sono queste le indicazioni contenute nel recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 71/2023. 

Le sezioni di controllo della magistratura contabile hanno dettato i seguenti principi sulla costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata: “l’adozione dell’atto di costituzione del fondo ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione (Friuli-Venezia Giulia 29/2018, Molise n.15/2018 e n. 218/2015, Veneto n. 263/2016, Liguria, n. 20/2021)”. Inoltre, “il punto 5.2 dell’Allegato 4/2 del principio contabile «eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione (Veneto, n. 263/2016; Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Marche, n. 40/2020)”. Nella stessa direzione le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 85/2020 e delle Marche n. 40/2020.

Viene aggiunto che gli articoli 40, comma 3 sexies, e 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l’articolo 8 comma 6 del CCNL 21.5.2018 e l’articolo 8, comma 7, del CCNL 16.11.2022 evidenziano il ruolo essenziale dei revisori dei conti nella certificazione del fondo per la contrattazione decentrata. 

Per cui “la costituzione del fondo per il salario accessorio e la sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo senza l’acquisizione della necessaria certificazione e del previsto parere dell’Organo di revisione” determina la “violazione della normativa vigente in materia e della giurisprudenza contabile richiamata”.

L’AUMENTO DELLE RISORSE PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NEGLI ENTI VIRTUOSI

La possibilità di aumento previsto dall’articolo 8, comma 3, del dl n. 13/2023 per gli enti virtuosi, anche se espressamente esteso dalla legge di conversione ai segretari, non si può applicare ai destinatari degli incarichi di EQ.

Sono queste le drastiche indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 172/2023. Alla base di questa lettura la seguente considerazione: la norma “non può ritenersi applicabile a soggetti diversi da quelli ivi indicati, d’altra parte: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

Testualmente leggiamo che, al dubbio se sia possibile applicare anche ai titolari di EQ l’aumento fino al 5% della parte stabile dei fondi previsto dalla legge di conversione del dl n. 13/2023, articolo 8, comma 3, sulla scorta della estensione operata dalla stessa normativa per i segretari comunali, occorre dare la seguente risposta: se “applicare al personale avente incarico di EQ (ex posizioni organizzative) l’incremento percentuale del trattamento accessorio (oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), utilizzando il differente criterio di calcolo previsto per i segretari comunali, vale a dire: …sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all’ente di titolarità, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.., come esplicitamente indicato nella formulazione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Invero, è evidente che il successivo intervento normativo operato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge de quo, rivolto esclusivamente alla categoria dei segretari comunali è stato unicamente diretto a garantire che il meccanismo di deroga al tetto del salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, previsto per tutto il personale degli EE.LL. fosse anche replicato per il trattamento accessorio del segretario comunale, ma utilizzando, nel caso di specie, quale base di computo differenti voci retributive. Va rilevato, infatti, che l’operatività del calcolo del tetto per i Segretari Comunali è differente rispetto al “Fondo risorse decentrate”, poiché il parametro per l’incremento non è una percentuale del “Fondo del 2016”, bensì il valore teorico spettante al segretario, secondo la sede di titolarità del medesimo, per: la retribuzione di posizione annua, nei valori della tabella di cui all’articolo 107, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020; la retribuzione di risultato teorica, calcolata ex articolo 42 del CCNL 16 maggio 2001 (10% del monte salari dell’anno di riferimento. Nel caso di specie, il legislatore ha evitato di agganciare la sterilizzazione della quota dell’accessorio al parametro dell’anno 2016 e ha inteso prendere in considerazione la spesa teorica, nella probabile consapevolezza che è un parametro che risente di troppi elementi contingenti e quindi si rivela più corretto sterilizzare una quota calcolata su una base teorica attuale”.

IL TETTO AL SALARIO ACCESSORIO DEGLI INCARICATI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI NEL CASO DI GESTIONE ASSOCIATA

Il tetto del salario accessorio del 2016 deve essere fissato con riferimento a quella effettiva e non a quella teorica che deriverebbe dalla proiezione a tempo pieno del compenso erogato. Questo il principio fissato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 151/2023 che si applica nel caso di gestione associata.

In particolare, viene comunicato che “ai fini della quantificazione dell’ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento economico accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 30 aprile 2019 n. 34, è necessario considerare, per quanto riguarda la voce delle posizioni organizzative, la spesa prevista a bilancio nello stesso anno di riferimento”.

In premessa viene ricordato che il tetto al salario accessorio del 2016 “è da considerare di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo”. Ed ancora, che occorre “considerare le risorse del trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale”.

Altra importante considerazione iniziale è la seguente: la norma, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 33/2019 “si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale, cosicché la norma prevista dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, pur rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento”.
Viene evidenziato che “il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative è, nei comuni privi di dirigenza, quello stanziato direttamente in bilancio sempre che il valore della stessa sia corrispondente al valore complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative”.

Si deve arrivare alla conclusione che occorre fare riferimento alla spesa effettiva “perchè la norma sancisce il rispetto di quanto effettivamente determinato per la costituzione della spesa relativa al trattamento accessorio; ne consegue pertanto, come corollario del principio appena richiamato, che sono da escludere altre soluzioni non compatibili con il principio stabilito dall’articolo in esame.. gli enti che si associano mediante convenzione per l’utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati, sì che ciascun ente convenzionato potrà computare pro quota l’onere finanziario gravante sulle risorse del proprio bilancio e destinato alla retribuzione accessoria del personale”.

Di seguito ci viene detto che “operando il cumulo di importi che per l’ente interessato non configurano una spesa bensì un’entrata, si consentirebbe un innalzamento fittizio del limite riferito all’entità del salario accessorio, con conseguente elusione delle prescrizioni normative concernenti i vincoli di spesa e della ratio di ripartizione dell’onere del tetto di spesa tra i diversi enti partecipanti”.

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