Lo afferma la sez. III del TAR Lazio nella sentenza n. 14366/2024. Nello specifico, il Collegio ha rilevato che il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con i fondi del PNNR e del PNC sarebbe sottratto al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023, in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione. Pertanto, la specialità della disciplina recata dal d.l. n. 77/2021 andrebbe intesa in senso omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette dopo il 1° luglio 2023.
Ne conseguirebbe, quindi, che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR risulti impermeabile all’applicazione del “nuovo” Codice.
