Le spese di somma urgenza sono assimilate o no ai debiti fuori bilancio?

Il documento “La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza” pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti si sofferma analiticamente sulla procedura di riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all’art. 191 comma 3 del Tuel. In particolare, la guida ricorda correttamente…

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Il documento “La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza” pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti si sofferma analiticamente sulla procedura di riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all’art. 191 comma 3 del Tuel.

In particolare, la guida ricorda correttamente che occorre fare riferimento alle “modalità” previste dall’art. 194 dello stesso Tuel, precisando che tale rinvio è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per prestazioni di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture.

La disciplina dei debiti fuori bilancio, nell’ambito delle somme urgenze, è richiamata per indicare il percorso con cui ricondurre la spesa in deroga al sistema di bilancio, non dovendosi procedere (nel caso di rispetto dei termini ordinamentali previsti) alla decurtazione dell’utile d’impresa, che – invece – deve essere scomputato nella procedura ordinaria di riconoscimento di debiti fuori bilancio per acquisiti irregolari di beni e di servizi. Tale decurtazione, nondimeno, deve essere effettuata in relazione alle somme urgenze nel caso in cui si superino i termini (50 giorni in tutto dall’ordinazione dei lavori) o non si segua la procedura prevista.

Per la parte non riconoscibile (incluso l’utile d’impresa), il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente tra il fornitore privato e il funzionario che ha illegittimamente disposto il pagamento.

Tuttavia, secondo il documento, vi è sempre l’obbligo di trasmettere tutte le deliberazioni consiliari di riconoscimento (anche se approvate nei termini) alla Corte dei conti. Il che pare forse comprensibile in un’ottica di controllo (visto che spesso nelle somme urgenze vengono fatte rientrare anche spese ordinarie), ma di fatto rende quasi del tutto coincidente il relativo regime con quello dei debiti fuori bilancio in senso stretto. 

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