Definizione e inquadramento dell’istituto
Il Contratto di sponsorizzazione, qualificato nel nostro ordinamento come accordo atipico, oneroso, consensuale e a prestazioni corrispettive, trova una disciplina speciale all’interno del Codice dei contratti Pubblici quale modalità alternativa all’appalto per la realizzazione di lavori, servizi e fornitura di beni. Tale forma di partenariato prevede che un operatore economico, denominato “sponsor”, si ponga nei confronti della Pubblica Amministrazione (nelle vesti di sponsee per quanto riguarda le sponsorizzazioni passive) quale soggetto finanziatore di una specifica attività. Le sponsorizzazioni sono disciplinate dagli art. 4 (principi relativi a contratti pubblici esclusi) e 19 del Dlgs 50/2016, il quale recita: L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”. Occorre precisare che il legislatore ha stabilito di annoverare tale tipologia di negozio tra i contratti “esclusi” e non “estranei” all’ambito di applicazione oggettiva del Codice. Ciò significa che, pur non essendo assoggettati alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici – in quanto rientranti nella categoria dei contratti esclusi – per essi la PA è tenuta, comunque, a rispettare i principi di economicità, efficacia imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica ex art. 4 del Dlgs 50/2016.
Tipologie di sponsorizzazione
Sotto il profilo formale, possiamo individuare due tipologie di sponsorizzazioni passive. Le sponsorizzazioni c.d. “pure” o di “puro finanziamento”, laddove l’operatore economico si obbliga a corrispondere unicamente una somma in denaro a fronte di controprestazioni pubblicitarie o ad accollarsi il pagamento relativo ai corrispettivi nell’ambito di un contratto d’appalto a carico della Stazione Appaltante. Le sponsorizzazioni c.d. “tecniche” -di cui al secondo comma dell’art. 19, laddove il soggetto privato assume l’obbligo di realizzazione di specifiche prestazioni quali appunto l’esecuzione di lavori, di servizi o la fornitura di beni, comunque sotto la supervisione della SA per quanto concerne le “opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione lavori e collaudo degli stessi”. Vi è, infine, una terza tipologia che potremmo definire “mista”, in cui lo sponsor esegue una parte delle prestazioni unitamente all’erogazione di un finanziamento a copertura dei costi.
Modalità di scelta del contraente e procedura di affidamento
Come anticipato in premessa, relativamente alle procedure di scelta del contraente, la disciplina delle sponsorizzazioni è notevolmente derogatoria rispetto a quella dei contratti pubblici. Non è richiesto, infatti, all’Amministrazione aggiudicatrice di attuare una gara d’appalto ai sensi dell’art. 59 del Dlgs 50/2016, essendo sufficiente l’avvio di una procedura comparativa nel rispetto dei principi comuni sopra descritti. Orbene, l’art. 19 del Codice prevede che tale procedura selettiva-comparativa debba svolgersi, in caso di più offerte in competizione, limitatamente ai contratti di importo superiore ad euro 40.000 (evidentemente la soglia nazionale, per tale tipologia di contratti, è rimasta immutata anche a seguito dell’entrata in vigore dei Decreti Semplificazioni). La PA è tenuta infatti a pubblicare preliminarmente un avviso di manifestazione di interesse sul proprio sito web – profilo di committente, per almeno 30 giorni, con la quale rende nota la ricerca di sponsor per determinati interventi; ovvero deve dare notizia, con le medesime modalità, di aver ricevuto una proposta di sponsorizzazione, indicandone sinteticamente il contenuto. Trascorsi i 30 giorni di pubblicazione, la Stazione appaltante è libera di negoziare il contratto e, qualora vi fossero almeno due offerenti, a gestire il confronto secondo i canoni citati dalla norma. Sotto la soglia dei 40.000 -nel silenzio della disposizione – sembrerebbe invece possibile una gestione ancor più semplificata, ad esempio tramite trattative individuali e in modalità asincrona, con i singoli operatori economici. Riteniamo che la formulazione sopra riportata possa avere qualche analogia con l’affidamento diretto “puro” ai sensi dell’art. 36 co 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e che tale modalità di selezione del contraente -sponsor, per gli importi sotto la soglia, possa essere gestita alla stregua indagini esplorative e/o intavolazione di singoli colloqui, al fine di individuare il soggetto più idoneo con cui formalizzare una Trattativa Diretta. Rimane salva, per tutte le tipologie e a prescindere dalla procedura, la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 e, nel caso di sponsorizzazione tecnica, degli eventuali requisiti tecnico-professionali.
Comunicazione del Codice CIG e tracciabilità
Il par. 2.10 delle linee guida ANAC relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, prevedono un regime differenziato, a seconda che si tratti di sponsorizzazione pura o tecnica. “Nella sponsorizzazione pura, lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante (che assume la veste di sponsee, ossia soggetto sponsorizzato) esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività. Tale fattispecie, di cui all’art. 19, comma 1, del Codice è esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità, in quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all’ambito degli appalti) effettuato dall’operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico”. Dunque, come anche riportato nelle FAQ ANAC inerenti alla tracciabilità, la sponsorizzazione pura non prevede la comunicazione del codice CIG. “Al contrario, nella sponsorizzazione tecnica, di cui al citato art. 19, comma 2, l’oggetto del contratto è l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010”. In questo caso il CIG è dovuto e va naturalmente calcolato sull’intero valore della controprestazione resa.
Ai sensi dell’art. 19 del Codice, restano salve le verifiche sui requisiti ex art. 80 sia per le sponsorizzazioni pure sia per quelle tecniche
