L’assenza di un titolo legittimo sull’immobile impedisce l’esecuzione. Ma Rup e validazione del contratto, allora, a cosa servono? Così si persegue “il risultato”?
La sentenza del Tar Calabria del 6 febbraio 2025, n. 94 racconta indirettamente, ma molto bene, le vere cause delle durate e dei risultati spesso deludenti dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione.
La decisione ha respinto il ricorso presentato da un operatore economico contro il provvedimento di “revoca” – che invece, come rilevato dal Tar era di annullamento – dell’aggiudicazione, sebbene fosse intervenuto dopo la sottoscrizione del contratto (e senza consegna dei lavori), a causa dell’accertamento successivo a tale sottoscrizione dell’assenza di un valido titolo di proprietà o detenzione sull’immobile oggetto dell’appalto.
Tutto giusto. Non si può fare a meno di rilevare, però, che l’articolo 6, comma 2, lettera b), dell’allegato I.2 al d.lgs 36/2023 individua tra i compiti del Rup il seguente: “accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica”.
La successiva lettera e) elenca tra i compiti del Rup questo ulteriore: “svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione”.
E’, dunque, doveroso chiedersi come sia possibile per una stazione appaltante giungere fino alla stipulazione di un contratto di lavori pubblici e accorgersi solo dopo tale evento di non avere la proprietà nè alcun altro titolo legittimo di disponibilità dell’area sulla quale realizzare i lavori oggetto della gara svolta.
La sensazione che la corsa a perdifiato alla caccia del “principio del risultato” inteso come “fare velocemente purchè sia” costituisca un gravissimo fraintendimento degli scopi e delle regole degli appalti.
Non che prima della posizione dei principi, sciaguratamente enunciati dal d.lgs 36/2023, non fossero presenti casi in tutto analoghi di elaborazione di documenti di gara del tutto carente, al punto da comportare infinite riserve, contenziosi, accumulo di ritardi e crescita delle spese.
Proprio tale consapevolezza, comunque, dimostra che intendere il “risultato” come accelerazione estrema della fase di gara, notoriamente limitata al 10-12 per cento del tempo complessivo di realizzazione di un intervento, è stata una scelta deleteria.
La causa dei ritardi, dell’incremento dei costi, della litigiosità, della scarsa propensione al “risultato” degli appalti è prevalentemente dovuta proprio agli atti di programmazione e progettazione, talmente carenti ed inesatti da computare male i costi, misurare scorrettamente materiali, risultare insufficienti nelle indagini geologiche e geognostiche, prevedere in modo sommario i cronoprogrammi, perfino attivare le gare in assenza della libera disponibilità delle aree e degli immobili sui quali intervenire.
