Come specificato da Anac nel parere consultivo n. 34 – bis del 2024, dalle previsioni dell’art. 2, co. 4 del d.lgs. 36/2023, potrebbe desumersi la facoltà per l’ente, ove ritenuto opportuno, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, previa valutazione della consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e della sussistenza di adeguata copertura finanziaria a tali fini nel proprio bilancio.
