Per il Consiglio di Stato, sez. IV, 12/04/2024, n.3375, il danno da ritardo risarcibile non può essere ricondotto ad una presunzione legale assoluta, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è sempre necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subìto), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si veda Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7);
- del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell’affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso da causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati;
- dal punto di vista dell’onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno.
È stato affermato, in proposito, che ricorre la necessità che, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Amministrazione per il ritardo e, più in generale, per la cattiva gestione del procedimento, il danneggiato provi: i) la violazione dei termini procedimentali; ii) il dolo o la colpa dell’Amministrazione procedente; iii) il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei predetti termini; iv) il nesso di causalità materiale o strutturale; v) sul piano delle conseguenze, poi, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati.
