Lo scorso 24 giugno NT+ ha ospitato l’interessante intervento “Abuso d’ufficio, necessari nuovi rimedi per gli affidamenti diretti «sviati»“, di Fabio Taormina.
Afferma, con arguzia, l’Autore: “Ad esclusione di condotte corruttive, l’unico reato ipotizzabile a fronte di affidamenti diretti sviati era l’abuso d’ufficio (Cassazione 16659/2024): esso è, oggi, venuto meno. Lo Stato dovrebbe (continuare ad) avere interesse ad evitare che affidamenti sviati producano effetti nocivi (la erogazione di denaro pubblico a soggetto inidoneo e la distorsione concorrenziale che ne discende). Ma mentre l’affidamento integrante reato era nullo e improduttivo di effetti, e la nullità per contrarietà all’ordine pubblico era rilevabile anche d’ufficio dal giudice (articolo 31, comma 4 del Cpa), oggi l’atto “semplicemente” illegittimo, se non tempestivamente impugnato si consolida e – salvo che la stessa amministrazione entro un anno lo annulli in autotutela (articolo 21 novies legge 241/1990) – diviene intangibile”
Le argomentazioni proposte dall’Autore, che è presidente di Sezione del Consiglio di Stato si duole appaiono giuridicamente ineccepibili: l’abolizione dell’abuso d’ufficio rende quasi intangibili comportamenti scorretti negli affidamenti diretti.
Però, facendo mente locale, ci si ricorda che è stato proprio il Consiglio di Stato ad elaborare il testo dell’attuale d.lgs 36/2023, elevando a dismisura l’affidamento diretto fino a 150.000 euro per lavoro e a 140.000 per forniture/servizi e giungendo a teorizzare, per voce del presidente, addirittura un obbligo – invero inesistente – di affidare direttamente sotto quelle soglie.
Ma, che l’estensione degli affidamenti diretti comportasse la simmetrica loro esplosione, con conseguente fortissima restrizione del mercato, dimostrata dai dati Anac, non era per nulla difficile immaginare.
Allo stesso modo, niente, mentre si redigeva il d.lgs 36/2023, poteva portare a ritenere che l’abuso d’ufficio non sarebbe stato abolito, visto che era un intento specificato in modo chiarissimo dalla maggioranza parlamentare.
Allora, se sono corrette e condivisibili le riflessione sugli effetti dell’abolizione dell’abuso d’ufficio nei riguardi degli affidamenti diretti “sviati”, altrettanto corretta appare la riflessione sull’evidente inopportunità, imprudenza e leggerezza con le quali sono state redatte le norme del codice in merito agli affidamenti diretti.
