Il parere Anac, funzione consultiva, n. 8/2024 ha avuto per oggetto l’istituto dell’interpello. In particolare, all’Authority veniva chiesto se, nell’ambito di in una procedura di gara indetta (e conclusa) ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, l’interpello del secondo classificato (da svolgere all’indomani dell’imminente risoluzione del contratto con l’aggiudicatario) dovesse seguire o meno le sopravvenute regole del d.lgs. n. 36/2023. In proposito, è stato affermato il principio del “tempus regit actum” e, pertanto, l’applicazione del Codice del 2016, ai sensi del quale la gara, a suo tempo, era stata indetta e conclusa. L’interpello, infatti, si configurerebbe «come un sub-procedimento privo di valenza autonoma, che si inserisce nell’originario procedimento di evidenza pubblica».
