Alcuni commentatori invitano le amministrazioni che in queste settimane stanno operando il riaccertamento ordinario dei residui a valutare lo stralcio di quelli attivi maggiormente critici al fine di dribblare l’obbligo di avvalersi di AMCO per la riscossione coattiva.
La questione nasce dall’art. 1, comma 662, della L. 199/2025, che ha introdotto la possibilità, per gli enti locali, di decidere se affidare o meno il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie alla “Asset management company S.p.A”., una società di proprietà del MEF che dovrebbe costituire il nuovo soggetto di riferimento nazionale nel settore.
Per gli enti che non si avvarranno di tale possibilità e che, al termine dei contratti con gli attuali soggetti affidatari della riscossione coattiva, presenteranno una capacità di riscossione troppo bassa scatterà l’obbligo di ricorrere ad AMCO per la riscossione coattiva.
Sarà un decreto dello stesso MEF a definire il valore soglia al di sotto del quale scatterà il predetto obbligo, considerando la percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3.
In questo scenario, è evidente che la leva dello stralcio potrà essere manovrata opportunisticamente per cercare di portare il proprio indicatore sopra o sotto il valore soglia. Così facendo, però, il senso della riforma (pur con tutte le perplessità che essa genera) ne uscirebbe svuotato. In effetti, la reale capacità di riscossione di un ente andrebbe misurata su tutte le poste, comprese (anzi, a partire da) quelle più risalenti (che comunque vanno conservate in un apposito elenco e nello stato patrimoniale).
In questo quadro, è abbastanza stupefacente che anche le indicazioni della Corte dei conti vadano, forse involontariamente, nella stessa direzione. Eppure, se davvero AMCO garantirà performance di riscossione migliori delle attuali, sarebbe interesse di tutti favorirne l’ingresso, specialmente in quegli enti che, per ridotte dimensioni, faticano ad essere appetibili per gli operatori privati. Il dibattuto sul punto, invece, sembra essersi arenato sulla consueta logica adempimentale.
