E’ giusto dirlo: la sentenza 478/2014 della Cassazione è stata semplicemente uno scempio giuridico. Ci sono voluti 11 anni perchè la Cassazione si emendasse da un orientamento adottato in palese spregio alla legge, chiarissima, all’articolo 110, comma 3, nel non prevedere nessun termine minimo per gli incarichi a contratto ed, anzi, legarlo strettamente alla durata del mandato del sindaco.
Oltre tutto, non c’era e non poteva esservi alcun equivoco rispetto all’applicazione dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001 all’ordinamento locale: certo che tale norma si applica! Tutta intera. Lo stabilisce con chirurgica precisione proprio l’ordinamento degli enti locali all’articolo 88, che dispone la diretta applicazione delle disposizioni del d.lgs 165/2001.
Ma, i commi da 1 a 5 dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001 riguardano solo ed esclusivamente la dirigenza di ruolo. Il comma 6 e seguenti riguardano i dirigenti a contratto.
Pertanto, mai e poi mai è stata prevista dalla legge una durata minima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. Il legislatore ha solo indicato termini massimi: 5 anni per le amministrazioni statali e regionali, la durata del mandato sindacale per gli enti locali.
E’ stata la Cassazione, con la rovinosa sentenza 478/2014, adottata in clamorosa ed inaccettabile contrasto con la legge, a porre un problema inesistente durato ben 11 anni. Cosa che lascia davvero l’amaro in bocca: non è possibile che il massimo consesso giurisdizionale cada in errori talmente abissali e impieghi oltre un decennio per emendarsi.
Appare, dunque, oltre la soglia del risibile che in sede di Conferenza Unificata si sia approvato un emendamento al deleterio disegno di legge sulla riforma della dirigenza, col quale specificare che, negli enti locali, non c’è alcuna durata minima triennale degli incarichi a contratto. Una simile norma non potrebbe che essere ripetitiva di quanto già disposto con somma e diamantina evidenza dall’articolo 110, comma 3, del Tuel: “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica“.
E’ stata la Cassazione, con la sua erronea sentenza del 2014, rispetto alla quale tutti sono stati supini, a violare la norma ed a scatenare una paradossale questione interpretativa.
Ora che la Cassazione si è autocorretta (sia pure in modo non del tutto aperto; avranno pesato gli 11 anni trascorsi a mantenere il punto e confermare l’errore devastante del 2014), l’intervento del Legislatore per chiarire quanto già è chiaro appare una scenda da film satirico.
Su Il Sole 24 Ore del 13.6.2025, a firma di G. Trovati, a commento dell’accordo in Conferenza Unificata, spicca l’articolo dal titolo “Spoils system più ampio negli enti locali“.
Leggendo l’articolo, si riscontra una vistosa discrepanza col titolo, che per necessità di sintesi parla di “spoil system” per una fattispecie che non ha nulla a che vedere con esso, gli incarichi a contratto.
Lo spoil system è tale solo quando comporti la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali dei dirigenti a tempo indeterminato, connessa al mandato elettorale. Ma, gli incarichi a contratto, essendo a termine, non possono essere soggetti a spoil system. Per altro il “termine” ben può non consistere in una data fissa e certa, ma nell’avverarsi di un evento: per esempio, nel caso di contratti a termine per sostituzione di personale assente per aspettativa legittima, il rientro del dipendente in servizio.
Dunque, il trionfalismo relativo all’emendamento appare del tutto fuori luogo, come fuori mira è la commistione tra incarichi a contratto e spoil system.
Semplicemente, il Legislatore, quando approverà la riforma con la norma suggerita dall’Anci in Conferenza Unificata, non farà altro che confermare quanto già da decenni previsto dal d.lgs 267/2000, ma con un colpevole ritardo. Il Legislatore sarebbe dovuto intervenire subito per rimediare alla clamorosa svista della Cassazione. L’intervento successivo al revirement degli ermellini è solo indice di inefficienza.
