Niente durata minima triennale degli incarichi a contratto: revirement della Cassazione

Pian piano, la Cassazione sta iniziando a rendersi conto della terrificante cantonata della sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, con la quale gli ermellini hanno sostenuto la tesi secondo la quale gli incarichi a contratto ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 debbono avere una durata minima triennale. Dopo oltre 11 anni, l’ordinanza 21 maggio…

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Pian piano, la Cassazione sta iniziando a rendersi conto della terrificante cantonata della sentenza 13 gennaio 2014, n. 478, con la quale gli ermellini hanno sostenuto la tesi secondo la quale gli incarichi a contratto ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 debbono avere una durata minima triennale.

Dopo oltre 11 anni, l’ordinanza 21 maggio 2025, n. 13641 interviene a correggere, sia pure in modo ancora incerto ed incompleto, le erronee indicazioni della sentenza del 2014.

Secondo l’ordinanza occorre che il piano testuale del complesso delle regole sugli incarichi dirigenziali (da una parte quelli ai dirigenti di ruolo e dall’altra, quelli a contratto a tempo determinato) “non prevede appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all’art. 19, co. 6 cit”.

Una statuizione, quindi, in frontale contrasto con le conclusioni di 11 anni fa, che riconduce, finalmente, verso i corretti termini la questione.

Aggiunge la recente ordinanza che il piano letterale dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 va anche coordinato “con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi [quelli a contratto, nda], proprio per la loro specialità ed eccezionalità — riconnessa al coordinarsi dell’assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l’esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) —- non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali].

Segue, poi, una critica, lo si ribadisce, solo accennata, proprio alla sentenza di 11 anni fa: “se anche dunque, come ritenuto da Cass. 13 gennaio 2014, n. 478 e sancito dall’art. 129, anche agli enti locali ed alle Regioni si applica l’art. 19, co. 6, del lgs. n, 165 del 2001, come previsto dal comma 6 ter quale introdotto nello stesso art. 19 cit. dall’art. 40, co. 1 lett, f) del d. lgs. n, 150 del 2009, ciò non toglie che, proprio per il significato testuale e sistematico del menzionato comma 6, per i rapporti cui esso si riferisce non si possa affermare l’esistenza di una regola legale di durata minima”.

In ogni caso, se non è un revirement pieno, vi si avvicina moltissimo: la Cassazione ha preso atto che la durata minima triennale degli incarichi riguarda solo la dirigenza di ruolo e non quella a contratto.

Chi scrive non può esimersi dalla sgradevole citazione di se stesso, poichè da subito e per anni ha insistito, voce quasi solitaria, nel rilevare l’erroneità della tesi di cui alla sentenza 478/2014, per altro con argomentazioni che la Cassazione nella sostanza ha fatto proprie:

https://luigioliveri.blogspot.com/2015/08/incarichi-contratto-lerronea-sentenza.html
https://luigioliveri.blogspot.com/2017/05/spoil-system-le-contraddizioni-della.html
https://luigioliveri.blogspot.com/2019/12/la-durata-del-rapporto-di-lavoro-dei.html
https://luigioliveri.blogspot.com/2019/01/incarichi-contratto-sentenze-in-chiaro.html
https://luigioliveri.blogspot.com/2021/11/la-durata-minima-degli-incarichi.html
https://luigioliveri.blogspot.com/2023/01/sentenze-e-norme-inespresse-il-caso.html

Talora continuare a sostenere con ostinazione isolata le corrette tesi porta, con molta pazienza, verso gli approdi inevitabili.

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