Lo straordinario elettorale

I dipendenti comunali che svolgono, su richiesta dell’ente, attività eccedenti l’orario ordinario per lo svolgimento di consultazioni elettorali hanno diritto alla erogazione del compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso spetta tanto nel caso in cui si tratti di elezioni politiche, europee, regionali e di consultazioni referendarie, quanto per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Ricordiamo…

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I dipendenti comunali che svolgono, su richiesta dell’ente, attività eccedenti l’orario ordinario per lo svolgimento di consultazioni elettorali hanno diritto alla erogazione del compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso spetta tanto nel caso in cui si tratti di elezioni politiche, europee, regionali e di consultazioni referendarie, quanto per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

Ricordiamo che nel primo caso gli oneri per lo svolgimento delle elezioni, ivi compreso il trattamento economico aggiuntivo spettante al personale dipendente, sono rimborsati da altre Pubbliche Amministrazioni, mentre nel secondo caso sono a carico dei singoli comuni.

LE NORME CONTRATTUALI

Le disposizioni cono contenute nell’articolo 39 del CCNL 14 settembre 2000, per come modificate ed integrate dall’articolo 16 del CCNL 5 ottobre 2001.

In primo luogo, siamo al comma 1, si stabilisce che gli oneri per le “consultazioni elettorali e referendarie”, unitamente a quello svolto per fronteggiare “eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali”, non entra nel tetto dello specifico fondo, che ricordiamo il CCNL 1 aprile 1999 all’articolo 14 fissa nelle risorse dell’anno 1998 ridotte una tantum del 3%, cifra che è rimasta invariata.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni “provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziare collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricati dell’area delle funzioni organizzative (nda oggi delle elevate qualificazioni)”. Agli incaricati di posizioni organizzative/elevate qualificazioni i compensi per il lavoro straordinario elettorale che è stato prestato sono erogati “in coerenza con la disciplina della indennità di risultato  .. e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione”.

Il comma 3, aggiunto dall’articolo 16 del CCNL 14 settembre 2000, ci dice che i dipendenti che svolgono lavoro straordinario “nel giorno di riposo settimanale” hanno diritto sia alla erogazione dello specifico compenso sia “di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate”. Questo riposo è di almeno 1 giorno nel caso di prestazioni aggiuntive di durata oraria superiore “alla durata convenzionale della giornata di lavoro ordinaria”. Non si applicano le disposizioni dettate dalle norme contrattuali sulle prestazioni aggiuntive rese nella giornata di riposo settimanale sulla base dell’articolo 24 comma 1, del CCNL 14 settembre 2000, norma oggi sostituita dall’articolo 26 del CCNL 23.9.2026. La disposizione si conclude stabilendo che questa disposizione “trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

Il comma 2 dell’articolo 16 del CCNL 5 ottobre 2001 stabilisce infine che queste prestazioni sono remunerate con la seguente “maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto” nelle misure del 15% per il lavoro aggiuntivo diurno, del 20% per quello festivo o notturno e del 2% per quello notturno e festivo.

Per il successivo comma 3 dello stesso articolo 16 del CCNL 5 ottobre 2001, al personale dipendente in part time orizzontale spetta una maggiorazione specifica che di norma è fissata nel 50% ed a quelli in part time verticale si applicano, come misura del compenso per queste prestazioni di lavoro straordinario, le disposizioni di carattere generale dettate per la sua remunerazione. 

Si deve infine ricordare che la disciplina del lavoro straordinario è oggi dettata dall’articolo 32 del CCNL 16 novembre 2022, che ribadisce in primo luogo il carattere eccezionale di queste disposizioni, nonché la necessità che esse siano “espressamente autorizzate dal dirigente”. Ed ancora consente l’elevazione del tetto annuo individuale massimo in sede di contrattazione decentrata per “un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, fissa il compenso spettante, stabilisce che “di norma” non vanno superate le 10 ore giornaliere di impegno lavorativo e che consente, “su richiesta del dipendente” la fruizione in alternativa alla erogazione del compenso del “riposo compensativo”.

Si deve infine ricordare che l’articolo 17 del CCNL 23 febbraio 2026 stabilisce che questi compensi vadano in deroga al principio della onnicomprensività del salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni.

LE ELEVATE QUALIFICAZIONI

A seguito delle previsioni dettate dal CCNL 23.2.2016, lo straordinario elettorale deve essere riconosciuto alle elevate qualificazioni/posizioni organizzative anche in caso di elezioni dello stesso ente. Tale disposizione si applica sia per quelle svolte nelle giornate di riposo settimanale sia per quelle svolte nelle altre giornate. Sono queste le indicazioni che caratterizzano il recente parere Aran 37360.

Leggiamo testualmente che “per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo”.
L’articolo 17, comma 1, ci dice che alle elevate qualificazioni spettano “c) i compensi per lo straordinario elettorale; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001”. Per cui la nuova disposizione, modificando le previsioni dettate dal CCNL 14.9.2000 consente la remunerazione degli incaricati di elevata qualificazione per tutte le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, senza alcuna differenza basata sulla fonte di finanziamento, con particolare riferimento a quello effettuato da altre PA e quello effettuato direttamente dall’ente con proprie risorse.

IL RIPOSO COMPENSATIVO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

In caso di lavoro straordinario svolto nella giornata di riposo settimanale non si applicano le disposizioni sulle attività aggiuntive svolte in giornata festiva, disposizioni contenute nell’articolo 26, comma 1, del CCNL 23.2.2026. Sono queste le indicazioni fornite dall’Aran nella risposta 9224 del 2026.

Leggiamo testualmente che “le disposizioni contrattuali attualmente contenute nel vigente art. 26, comma 1 del CCNL del 23 febbraio 2026 sono riferibili esclusivamente a fattispecie nelle quali i dipendenti, per particolari esigenze di servizio siano chiamati a svolgere la prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale. In questi casi il CCNL individua il trattamento economico ivi espressamente indicato, riconoscendo il diritto al riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive.

Nel caso di lavoro straordinario svolto nella giornata di riposo settimanale, “non si applicano le disposizioni dell’articolo 26, comma 1 e per il corretto calcolo del riposo compensativo continuano a trovare applicazione le citate disposizioni che regolano lo straordinario elettorale”. Si applicano le disposizioni “dettate dall’art. 16 del CCNL 5 ottobre 2001 che ha integrato l’art. 39 del CCNL del 14.9.2000”.

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