Con il parere n. 3570/2025, il MIT chiarisce che ai fini dell’applicazione dell’art. 32 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il riferimento per determinare la soglia dei 500.000 euro è l’importo posto a base di gara, e non l’importo massimo stimato comprensivo di opzioni o rinnovi. Ne consegue che l’obbligo di nomina del direttore dell’esecuzione del contratto e la correlata possibilità di incentivare l’attività si valutano esclusivamente sul valore iniziale messo a gara.
