L’uso dei Cam prevale sul principio di accesso al mercato

L’utilizzo dei CAM, ove previsti dai decreti del Ministero dell’ambiente, ha valore centrale e prevale sul principio di accesso al mercato. Lo ha puntualizzato l’ANAC nella deliberazione n. 438 del 11 novembre 2025. Il caso trattato La questione trattata ha avuto riguardo l’affidamento del servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie…

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L’utilizzo dei CAM, ove previsti dai decreti del Ministero dell’ambiente, ha valore centrale e prevale sul principio di accesso al mercato.

Lo ha puntualizzato l’ANAC nella deliberazione n. 438 del 11 novembre 2025.

Il caso trattato

La questione trattata ha avuto riguardo l’affidamento del servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

Un operatore economico contestava gli atti di gara in quanto carenti delle previsioni dei criteri ambientali minimi approvati con D.M. 17 giugno 2021.

La Stazione appaltante motivava il mancato utilizzo dei CAM per il fatto che aveva riscontrato delle criticità emerse nel corso delle procedure di affidamento già esperite, da cui era derivata una parziale diserzione, nonché la partecipazione di un unico operatore economico per ciascun lotto.

L’operatore economico autore della segnalazione all’ANAC, gestore uscente del servizio di trasporto scolastico, a seguito della partecipazione e successiva aggiudicazione delle precedenti due gare aveva effettuato notevoli investimenti per dotarsi di un parco mezzi in linea con le previsioni del citato DM 17 giugno 2021, espressamente richiamato e applicato nelle due pregresse procedure di gara.

L’Impresa, poneva due quesiti all’ANAC, diretti a stabilire se l’obbligo di inserimento dei CAM nella documentazione di gara fosse inderogabile o potesse essere derogato, attenuato o, come nel caso della procedura in questione, completamente disatteso per motivate ragioni.

In caso di possibile deroga, l’istante chiedeva se, nel caso di specie, la motivazione indicata dalla Stazione Appaltante nella relazione illustrativa potesse ritenersi legittima, atteso che ben n. 2 imprese avevano già in passato sostenuto importanti investimenti per garantire un servizio (ancora in corso) in linea con i criteri ambientali minimi prescritti dal DM giugno 2021 e che erano trascorsi oltre tre anni dalle vecchie procedure durante i quali altre ditte avrebbero potuto programmare per tempo investimenti utili a poter concorrere alle nuove procedure di gara.

La disciplina del CAM nel codice dei contratti e nella giurisprudenza

L’obbligo di utilizzo dei CAM è previsto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, al riguardo, che la ratio della obbligatorietà dei CAM risiede nell’esigenza di garantire “che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”. La previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare”. (Consiglio di Stato, sez. III, 27.05.2024 n. 4701).

Da tale impostazione discende l’illegittimità della lex specialis che si limiti a un mero richiamo ai decreti CAM di riferimento, senza declinare puntualmente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili alla prestazione oggetto di affidamento, con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura di gara, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione, in ragione della violazione di norme poste “a presidio di interessi superindividuali” (Consiglio di Stato, sez. III, 11/11/2024, n. 8171).

L’analisi del caso concreto

Rapportando le regole sopra illustrate al caso concreto, l’ANAC ha precisato che laddove il servizio da affidare rientri nel campo di applicazione di un decreto CAM vigente, non sussiste alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel decreto: queste, infatti, devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna deroga o possibilità di modulazione.

Secondo l’ANAC la deroga operata dalla Stazione appaltante, nel caso di specie, si poneva in contrasto con l’art. 57, comma 2, del Codice.

Le motivazioni sottese alla deroga disposta, così come esplicitate nella relazione tecnico-illustrativa, apparivano anche affette da un evidente difetto di istruttoria: la situazione registrata, ovvero la scarsa presenza di operatori economici in grado di eseguire il servizio con mezzi della tipologia prevista dal DM del 2021, era infatti riferita alle annualità 2022 e 2023, non al mercato attuale, dunque non appariva possibile escludere che durante il tempo trascorso dalle precedenti due gare altri operatori economici si fossero dotati di tali mezzi e che, pertanto, l’inserimento dei CAM nella legge di gara non avrebbe determinato alcuna restrizione della concorrenza.

Conclusioni

In conclusione, secondo l’ANAC, la documentazione di gara del Comune in oggetto non era conforme al disposto dell’art. 57, comma 2, del Codice stante il mancato richiamo delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dal DM 17 giugno 2021, recante i Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.

Pertanto, la Stazione appaltante, previo annullamento in autotutela del bando di gara, in sede di redazione della nuova documentazione in vista della riedizione della gara, era tenuta a richiamare espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal citato DM 17 giugno 2021, nonché a rielaborare i criteri di valutazione delle offerte consequenziali ai requisiti tecnici minimi previsti per i mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio.

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