L’articolo pubblicato su lavoripubblici.it del 3.11.2025 titolato “Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza” riflette in modo completo ed esaustivo sulla sentenza del Tar Lazio, Sezione II-bis, 20 ottobre 2023, n. 18004.
Però contiene un passaggio che, pur nell’ambito di un commento condivisibile ad una sentenza che finalmente inquadra in modo corretto l’affidamento diretto, è erroneo. Eccolo: “la determinazione finale [in merito all’operatore economico affidatari, nda] consenta di comprendere perché l’amministrazione abbia ritenuto più idoneo un determinato operatore rispetto ad altri, anche attraverso elementi qualitativi, esperienziali o di affidabilità, purché collegati all’oggetto dell’affidamento”.
L’errore consiste in ciò: non si deve motivare l’affidamento spiegando perchè l’operatore affidatario sia risultato “più idoneo rispetto ad altri”.
In italiano, il costrutto “più + aggettivo + di/che + secondo termine di paragone” dà vita al comparativo di maggioranza: Tizio è più pesante di Caio.
Se la motivazione fosse frutto di una comparazione volta a specificare che un certo operatore economico si mostri più idoneo di un altro, allora:
- si sta ponendo in essere una comparazione tra due OE;
- tale comparazione sfocia in una selezione: si sceglie l’uno o l’altro, a seconda che uno risulti maggiormente idoneo rispetto all’altro.
Dunque, motivando così l’affidamento diretto si svela di esercitare un diverso sistema di affidamento, consistente in una competizione e quindi in una gara vera e propria, per quanto informale.
Infatti, se due o più termini di paragone vengono paragonati in modo da comprendere quale tra i due risulti maggiore dell’altro sotto determinati aspetti, vuol dire che essi sono messi a confronto e che il termine di maggioranza possiede un quid in più di quello di minoranza.
Ma, se due termini sono tra loro paragonati, ciò è reso possibile dalla presenza di una misurazione delle qualità oggetto del paragone. Nell’esempio fatto sopra si può affermare che Tizio risulti più pesante di Caio perchè evidentemente si è utilizzata una bilancia, per misurare il peso dell’uno o dell’altro.
Ora, la bilancia altro non è se non la metafora dei criteri di gara, i quali a loro volta altro non sono se non criteri selettivi: l’esito di una gara è chiaramente determinato dalla misurazione del possesso in capo al vincitore di requisiti migliori di altri.
In un confronto basato solo sul prezzo la “bilancia” consiste nel verificare quale prezzo risulti inferiore rispetto a tutti gli altri. In un confronto fondato su elementi qualità/prezzo, il piatto della bilancia sarà arricchito da altri valori “ponderali” (cioè da pesare), la cui somma determinerà il punteggio migliore, tale da individuare l’offerta affidataria.
Risulta evidente, allora, che quando si pone in essere un paragone:
- si dà vita ad un confronto competitivo;
- l’esito di tale confronto è necessariamente una graduatoria, anche se non formalizzata: se l’OE è scelto perchè abbia requisiti più idonei dell’altro OE, quello scelto è primo nella selezione, quello non scelto è secondo.
Ma, se si confrontano due OE, allora scattano principi posti a veicolare, e in qualche modo anche vincolare, l’esercizio della discrezionalità tecnica. Tali principi sono definiti dall’articolo 97 della Costituzione e, per il caso precipuo degli appalti pubblici, dall’articolo 1 del codice dei contratti:
- l’imparzialità: la scelta non è può essere arbitraria: la PA, se compara due termini, deve attenersi a scelte oggettive, tracciabili e ricostruibili in modo che se anche adottate da altri o se vi si giunga per altra strada, conducano alla stessa soluzione, scongiurando decisioni dettate da ragioni politiche, personali o comunque “corrotte”, inquinate da motivi confliggenti con l’interesse pubblico;
- trasparenza: le modalità di scelta debbono essere conosciute; ma, non solo alla fine del percorso, bensì, nel caso di una competizione, anche all’inizio; l’imparzialità pretende che gli operatori oggetto del paragone sappiano prima quale “bilancia” sarà utilizzata per confrontarli;
- buon andamento: la scelta imparziale e trasparente, motivata in base al confronto tra i due termini di paragone, deve essere rispettosa dei criteri valutativi.
L’articolo 17, comma 2, del d.lgs 36/2023, però, nel regolare l’affidamento diretto non richiede affatto che la motivazione consista nell’esito di un confronto tra operatori, del quale dare conto. Ciò per la semplicissima ed evidente ragione che un confronto – bisogna accettarlo una volta e per tutte – è una gara, tertium non datur.
Ha ragione l’autore dell’articolo nell’affermare che la motivazione deve dare conto del percorso logico che ha condotto alla scelta di affidare direttamente ad un OE.
Ma, tale percorso logico deve riflettere elementi valutativi tutt’affatto diversi da quelli proprio dell’esito di un confronto tra OE.
La motivazione, piuttosto, deve dare ragione della circostanza (almeno) che:
- l’OE scelto:
- abbia esperienza specifica nel campo della prestazione oggetto del contratto, desumibile dal “curriculum”;
- disponga, se necessari, dei requisiti di qualificazione tecnica richiesti;
- disponga dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la PA;
- il prezzo del contratto, oggetto dell’accordo susseguente alla negoziazione tra le parti, rientri quanto meno in una forcella di minimi e massimi, rilevata in base a valutazioni tecniche da esporre nella motivazione: listini, contratti sottoscritti da altre PA, preventivi acquisiti da più OE;
- i tempi di esecuzione, concordati a seguito della negoziazione, si rivelino coerenti con l’utile conseguimento dell’oggetto del contratto (risultato);
- la qualità dell’esecuzione concordata non risulti inferiore alle previsioni progettuali e, magari, anche superiore in relazione a possibili migliorie esecutive suggerite dall’affidatario;
- l’affidatario presenti ulteriori elementi di interesse generale, come ad esempio particolari attenzioni all’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate o disabili.
Questi elementi della motivazione valgono in sè: non sono, dunque, ponderali o comunque metro di confronto con altri OE.
Il confronto, quindi, nell’affidamento diretto va fatto tra i requisiti soggettivi dell’OE con cui si negozia e i requisiti oggettivi dell’accordo frutto della negoziazione, col risultato al quale l’ente intende pervenire mediante l’affidamento; la motivazione deve spiegare che quell’OE, e quello solo, è in grado di assicurare una prestazione eseguita in modo da permettere con efficienza, efficacia ed economicità il conseguimento del risultato richiesto.
Tale genere di motivazione è certo più faticosa ed articolata, di una connessa al confronto dei prezzi e persino di quella derivante dall’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ma, lo spazio che il legislatore ha aperto alla discrezionalità del Rup e della PA pretende che, in assenza di vincoli procedurali, la motivazione risulti ampia, profonda, estesa e ricca di elementi descrittivi, così da far emergere che non si tratti di una decisione avventata, corrotta ed arbitraria.
Se i Rup e le PA non hanno voglia, forza e capacità di motivare come dovuto l’affidamento diretto, trincerandosi dietro la più semplice operazione di paragonare un OE con un altro, allora debbono rassegnarsi a non svolgere un affidamento diretto, ma una gara, per quanto semplificata ed informale. E allora, in questo caso, predeterminare cosa si confronta, come lo si confronta, quando lo si confronta e in base a quali criteri, è un obbligo.
