Con il parere n. 3276/2025, il MIT chiarisce che, nelle procedure aperte avviate per affidamenti sottosoglia ex art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l’eventuale richiesta della garanzia provvisoria deve essere valutata alla luce dell’art. 53 dello stesso Codice. Tale articolo, infatti, esclude l’obbligo della cauzione salvo specifiche esigenze nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e), da motivare in relazione alla tipologia della procedura. Spetta alla stazione appaltante effettuare le valutazioni nel caso concreto.
