Nella disciplina del codice dei contratti riferita agli affidamenti diretti, non rinveniamo alcun termine di conclusione dell’iter procedimentale che li riguarda.
Del resto, va rammentato che gli affidamenti diretti non costituiscono, per definizione, una procedura di gara, tuttavia il RUP deve comunque conformarsi al principio di risultato che non tollera inerzie e neppure rinvii sine die.
L’aspetto è stato, di recente, oggetto di un parere del MIT; si tratta del n. 3469/2025.
Il quesito posto dalla Stazione appaltate
Nel caso affrontato dal Ministero, una Stazione appaltante chiedeva come dovessero essere monitorati i termini di conclusione di un affidamento diretto.
In particolare, veniva evidenziato che il Comunicato del presidente ANAC dell’11/03/2025 ha richiamato le Stazioni Appaltanti in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici.
Il monito dell’Autorità ha evidenziato che “… i termini stabiliti, costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara… il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede… l’art. 1, dell’all. I.3, dev’essere interpretato in conformità ai principi del risultato e della fiducia…”.
In tale contesto, la Stazione appaltante chiedeva al Ministero di chiarire come devono essere monitorati i termini degli affidamenti diretti, per ottemperare all’art. 11, c. 4-bis, dell’all. II.4, introdotto dall’art. 88 del Correttivo al Codice.
La Stazione appaltante, giustamente, ha evidenziato che nell’art. 1 dell’all. I.3, i termini di conclusione non figurano tuttora quasi a voler indicare che l’affidamento diretto deve essere immediato anche a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 209/2024.
Il riscontro del Ministero
Il Ministero ha sottolineato che l’art. 17 ed il relativo allegato I.3 del D.lgs. n. 36 del 2023 non individuano, in relazione agli affidamenti diretti, un termine entro il quale concludere la procedura di selezione, a differenza di quanto era previsto all’art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, secondo cui,– nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente fosse stato adottato entro il 30 giugno 2023 – l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente doveva avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento.
Tale impostazione non ha subito variazione neanche a seguito delle modifiche apportate dal correttivo e la ragione della mancata previsione di termini specifici per concludere la procedura, in caso di affidamento diretto, può essere rinvenuta nel fatto che tale tipo di affidamento, per espressa disposizione legislativa, non è una procedura di gara, anche qualora sia procedimentalizzato (sul punto si veda sent. Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503) e che non vi è un formale atto di avvio della procedura.
Tale ultimo assunto è confermato dall’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui in caso di affidamento diretto, previa individuazione dell’affidatario, tale affidamento avviene con un unico atto.
Viene meno, dunque, il concetto di “gara”, cui applicare i termini indicati nell’allegato I.3, che riguarda tutti gli adempimenti compresi tra la pubblicazione del bando o l’invio dell’invito ad offrire e l’individuazione della migliore offerta (come precisato a pag. 36 della Relazione Illustrativa al Codice).
Alla luce di quanto sopra, secondo il Ministero, non è possibile individuare un termine puntuale per gli affidamenti diretti, fermo restando il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e le tempistiche necessarie per l’espletamento delle attività previste dal codice nell’ottica di garantire il principio del risultato.
I termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90
A ben vedere, sebbene quanto evidenziato dal Ministero non può che essere condiviso, va evidenziato che l’affidamento diretto, pur non dando vita ad una gara, costituisce comunque un procedimento amministrativo e come tale trova le proprie regole di base e generali nella legge 241/90.
L’art. 2 della suddetta legge, prescrive che ogni procedimento debba concludersi entro una data certa che, se non individuata dalla legge speciale dedicata al procedimento in questione (nel nostro caso il codice degli appalti), va individuata da ciascuna singola amministrazione nel proprio regolamento.
Qualora questa individuazione non sia stata effettuata neppure all’interno di un atto di autodeterminazione della singola amministrazione, allora il termine deve necessariamente essere di 30 giorni.
Resta da capire se si possa individuare una data certa dalla quale far decorrere il suddetto termine.
Con riferimento a tale problematica, ad avviso di chi scrive, non vi sarebbero difficoltà, dato che lo stesso vademecum sull’affidamento diretto, prodotto da ANAC lo scorso 26/09/2024, evidenzia che l’iter dell’affidamento debba essere preceduto da una relazione progettuale semplificata che consenta di individuare tutti gli aspetti rilevanti che devono essere precisati nell’appalto da affidare (si pensi alla identificazione del CCNL di maggior tutela da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto, agli aspetti riguardanti la sicurezza e così via).
In alternativa, si renderebbe possibile stabilire tale data di partenza anche facendo riferimento ad altri documenti necessari per effettuare l’affidamento diretto, come per esempio la data recata dalla lettera di richiesta del preventivo.
L’esoterismo dei parerifici
Non c’è dubbio che l’affidamento diretto non sia soggetto a termini di conclusione (termini che non sono mai perentori, ma solo sollecitatori: il loro sforamento non comporta mai la decadenza dall’esercizio del potere, tipica della perentorietà del termine).
Le affermazioni del Mit, quindi, sono corrette. Ma, restano del tutto vuote, velleitarie ed astratte, quando dopo aver osservato che l’affidamento diretto non è una gara, dunque non gli si applicano termini di gara, poi evoca il solito principio del “risultato”, affannandosi a rilevare la necessità di rispettare evanescenti obblighi di correttezza e tempistiche di “efficienza”.
Se termini da rispettare non ve ne sono, non ve ne sono. Le continue suggestioni su efficienza, correttezza, opportunità, se prive di un elemento di ponderazione (metri, litri, chili, tempo, denaro) sono solo paroloni, un latinorum per far pensare a chissà quale esoterica competenza posseduta dal parerificio di turno.
L.O.
