Con il parere n. 3360/2025, il MIT ha chiarito che l’incompatibilità tra RUP e Direttore dei Lavori prevista per interventi sopra una certa soglia non si estende automaticamente ai rispettivi collaboratori. È quindi possibile che uno stesso soggetto collabori con entrambi, purché nel rispetto delle norme generali, come il divieto di conflitto di interessi. Spetta comunque alla stazione appaltante valutare nel concreto la compatibilità dei ruoli, specie in caso di lavori sopra 1.500.000 euro.
