Il TAR Puglia, con la sentenza n. 329 del 18 marzo 2026, chiarisce che, in assenza di una clausola di gara che imponga espressamente soluzioni proprietarie, la stazione appaltante deve valutare il risultato funzionale offerto e non la tecnologia utilizzata per conseguirlo. L’impiego di piattaforme o applicazioni di terzi non può quindi costituire elemento penalizzante se la prestazione richiesta è comunque assicurata. Opera, infatti, il principio di neutralità tecnologica, che vieta discriminazioni tra soluzioni tecnicamente equivalenti.
