No al rientro a tempo pieno per esigenze organizzative 

     L’ente può far valere il termine di scadenza fissato nell’accordo individuale solo nel caso in cui il rapporto a tempo parziale sia stato concesso temporaneamente.    Anche se il rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, il datore di lavoro pubblico non può obbligare il lavoratore a revocare il regime di part time precedentemente…

Data

Categoria

     L’ente può far valere il termine di scadenza fissato nell’accordo individuale solo nel caso in cui il rapporto a tempo parziale sia stato concesso temporaneamente.

   Anche se il rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, il datore di lavoro pubblico non può obbligare il lavoratore a revocare il regime di part time precedentemente concesso, nemmeno a fronte di sopravvenute esigenze organizzative.

     L’ente può far valere il termine di scadenza fissato nell’accordo individuale solo nel caso in cui il rapporto a tempo parziale sia stato concesso temporaneamente.

    Si può così sintetizzare il chiarimento fornito dall’Aran con il parere ID 37362. La domanda a cui risponde l’Agenzia è: Nei confronti di un dipendente a tempo parziale, il cui rapporto di lavoro è nato originariamente a tempo pieno, è possibile per esigenze organizzative, chiedere il rientro a tempo pieno?

    Innanzitutto, si rileva che la disciplina del contratto a tempo parziale, attualmente contenuta all’art. 53 del CCNL 23.02.2026, nei commi 11 e 12, prevede testualmente che:

“11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.

12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa”.

     Alla luce delle suddette clausole, si evince che l’ente può far valere un termine solo se, al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, tale termine era stato indicato nell’accordo individuale di cui al comma 11 sopra citato.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…