Non può essere erogato l’incentivo di cui all’art. 45 del codice dei contratti ai dipendenti che lavorano presso la ragioneria e presso l’ufficio del personale, se pur coinvolti nella fase di liquidazione degli incentivi a favore dei propri colleghi.
Lo ha chiarito la Corte dei conti per la Regione Liguria, nella deliberazione n. 56/2025.
La Corte non ritiene sia possibile includere tra i beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.
Il caso trattato
Il Sindaco di un Comune aveva sottoposto all’attenzione della Corte il quesito concernente la “possibilità di includere tra i beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo, attività intesa quale ultima fase del procedimento”.
L’Ente ha evidenziato che le attività svolte dal servizio personale e ragioneria concernenti la liquidazione degli incentivi sono strettamente correlate alla procedura rientrante nell’articolo 45 del d.lgs. 36/2023 e sono divenute particolarmente complesse nel tempo, riferendosi:
– ai conteggi sul fondo delle risorse decentrate;
– alla verifica limiti di spesa individuali;
– alla contabilizzazione della spesa secondo le vigenti disposizioni Arconet di cui al d.lgs. n. 1 1 8/2011;
— all’imputazione delle spese per gli incentivi a carico degli stanziamenti per le singole procedure.
A sostegno della richiesta, l’Ente ha richiamato i pareri del Mit:
– parere del Ministero Infrastrutture n. 2504 del 21.06.2024 nel quale all’espresso quesito: “incentivi tecnici a dipendenti giuridico — amministrativi degli uffici ragioneria e personale della stazione appaltante” viene risposto “valuti la stazione appaltante anche alla luce del proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche” deducendo di conseguenza la discrezionalità dell’ente in materia;
– parere del Ministero Infrastrutture n. 2916 del 26/09/2024 nel quale è stato escluso che le mansioni incentivabili siano solo quelle con una spiccata connotazione tecnica.
Il Comune ha sottolineato che i pareri sono successivi alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 196 del 21 settembre 2023 chiamata ad esprimersi se tra le attività di programmazione incentivabili rientrassero anche quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.
La disciplina recata dal codice dei contratti
La Corte ha, preliminarmente, evidenziato che l’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche, che costituisce una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, è disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, come corretto e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
La Corte ha sottolineato che la prima e più significativa novità del decreto correttivo è quella di aver sostituito, all’art. 45 del Codice, la parola “dipendenti” con la parola “personale” ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale” e di aver eliminato l’ultimo periodo del sesto comma: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».
Nell’ambito dei destinatari degli incentivi sono quindi comprese anche le figure dirigenziali – che sono “personale proprio” dell’Ente – vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito.
Pertanto, viene introdotta una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere agli stessi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte.
La Corte ha evidenziato che le novità apportate dal decreto correttivo rispetto all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli incentivi non modificano la finalità della norma che resta quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Secondo la Corte le integrazioni richiamate, altresì, non modificano il perimetro delle funzioni incentivabili in cui continuano ad essere comprese solo quelle che si estrinsecano in attività concernenti direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, restando escluse le attività finanziarie, come evidenziato nel parere n. 196/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, da cui la Corte per la Liguria non ritiene di discostarsi.
I pareri del MIT
Al riguardo, la Sezione ha osservato che il contenuto dei pareri del MIT citati, sono razionalmente in linea con l’interpretazione letterale oltreché sistematico-ordinamentale delle disposizioni dell’istituto in esame, che conduce a ritenere che il riferimento ivi recato sia alle sole funzioni tecniche ossia alle “attività direttamente connesse all’intervento” e che la collaborazione incentivabile sia quella da prestare in ausilio al responsabile unico del progetto in relazione alla “gestione tecnico-amministrativa dell’intervento”, e che il rinvio alla discrezionalità della stazione appaltante, che volesse adottare un proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche, sia da intendere riferito alla possibilità di meglio precisare le attività connotate da natura tecnica ossia da una applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico che, nel caso concreto, è costituito dalla procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori.
Conclusioni
Secondo la Corte esulano, pertanto, dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse come quelle evidenziate dal Comune istante, presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva.
Per quanto precede, la Sezione non ha ritenuto sia possibile includere tra i beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento.
