Non c‘è un termine minimo per presentare offerte in una negoziata senza bando

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 76 del codice, è priva di un termine minimo per la presentazione dell’offerta. Lo ha puntualizzato il T.A.R. Lazio, sez. III, nella sentenza n. 4203  Il caso esaminato dai giudici I giudici hanno esaminato un caso riguardante l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,…

Data

Categoria

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 76 del codice, è priva di un termine minimo per la presentazione dell’offerta.

Lo ha puntualizzato il T.A.R. Lazio, sez. III, nella sentenza n. 4203 

Il caso esaminato dai giudici

I giudici hanno esaminato un caso riguardante l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, dell’esecuzione del progetto per la realizzazione di Giochi scolastici.

La Stazione appaltante assegnava un termine di 9 giorni per la presentazione degli atti afferenti alla procedura.

Una concorrente impugnava l’esito della procedura, deducendo molteplici censure, tra le quali figurava la violazione degli articoli 92 e 76 del codice degli appalti, evidenziando come la stazione appaltante non avesse rispettato il termine minimo di 10 giorni (in tesi) ex lege previsto per la presentazione della proposta economica, apparendo quello di 9 giorni in concreto concesso palesemente incongruo.

Il termine di 10 giorni previsto dall’art. 76, sarebbe stato, secondo la ricorrente, parametro di riferimento orientativo anche per determinare il termine da assegnare in caso di affidamento diretto.

Inoltre, l’art. 92 sarebbe stato parametro di riferimento per stabilire il termine di consegna dei documenti per partecipare alla procedura nel caso di adempimenti accessori (quali sopralluoghi) che rendano più gravosa la presentazione di un’offerta o proposta economica che dir si voglia.

Le precisazioni del Collegio

I giudici non hanno condiviso le riferite violazioni di legge, in relazione ai soli 9 giorni concessi dalla stazione appaltante per la presentazione delle domande e delle proposte economiche, in quanto fondate sull’assunto che il legislatore avrebbe al riguardo prescritto un termine minimo, in caso di affidamento diretto, non inferiore a dieci giorni.

Occorre, infatti, premettere come il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, ometta di prescrivere per la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 76 il rispetto di un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte, in ragione della natura eccezionale di tale procedura – infatti ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative ivi previste e di sovente utilizzabile in condizioni di unicità del fornitore o di urgenza nell’acquisizione della prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo delle procedure ordinarie – trovando comunque applicazione il principio generale espresso al comma 1 del successivo art. 92, che impone alle stazioni appaltanti di fissare dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte che siano necessariamente “adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

A parere del Collegio ne discende che, ove si discorra di una siffatta procedura (pur a fronte dell’omessa prescrizione di un numero di giorni minimo che deve essere sempre garantito per la formulazione delle offerte a coloro che intendano parteciparvi) si imponga all’interprete una verifica in concreto della congruità del tempo a tal fine concesso dalla stazione appaltante rispetto alla complessità dell’affidamento, nell’ovvia considerazione che anche la procedura negoziata, quando prevede (in ossequio alla legge o per autovincolo della stazione appaltante) l’interpello di più operatori economici, debba essere assoggettata (analogamente a quanto accade per le restanti procedure) a detto principio di indubbia rilevanza generale, in quanto posto a presidio della par condicio dei concorrenti ai fini della loro partecipazione alla gara (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5127/2019).

Quanto sopra, però, tenendo sempre conto del fatto che l’affidamento diretto, anche se comparativo, non costituisce, come la procedura negoziata, un meccanismo selettivo di gara ed è improntato ad un’estrema snellezza, allo scopo di semplificare il percorso che consente alla stazione appaltante di giungere, quasi con immediatezza, fatto salvo il rispetto dei principi generali, alla selezione del fornitore.

Ciò posto il Collegio è dell’avviso che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, il termine in concreto assegnato per la ricezione delle offerte – pari a 9 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sulla piattaforma dedicata – possa definirsi congruo e, quindi, compatibile con il principio generale codificato all’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, in ragione dell’oggetto dell’affidamento, consistente nella formulazione di un (mero) progetto di taluni giochi da organizzare tra gli istituti scolastici del Municipio interessato, il cui contenuto era, peraltro, già specificamente dettagliato dal relativo Avviso pubblico.

Ben si comprende – come a fronte della semplicità e linearità del progetto nonché dell’estrema chiarezza del suo contenuto, reso evidente dalle specifiche indicazioni ivi rese dalla stazione appaltante (classi interessate, attività da proporre, modalità di formazione dei docenti e di coinvolgimento degli alunni, previsione di un evento finale) – il tempo concesso (anche) alla ricorrente per la presentazione della domanda (9 giorni) fosse stato sufficientemente congruo ed idoneo a consentirle la formulazione di un’offerta tecnica completa, corretta e consapevole.

I giudici hanno rammentato che quanto sopra trovava conferma, peraltro, nel contenuto esaustivo del progetto redatto dall’affidataria del servizio, rispetto al quale non era dato rinvenire alcuna evidente lacunosità.

Conclusioni

In conclusione, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023, il legislatore non prescrive un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del medesimo decreto, le stazioni appaltanti devono garantire termini adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, nel rispetto del principio di par condicio.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Quel supporto giuridico al Rup troppo spesso latitante

    La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti. In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca…

  • Appalti: personale a partita Iva soggetto a controllo di equità

    Anche il personale a partita IVA va tutelato negli appalti pubblici e pertanto occorre condurre un accertamento di equità in merito al trattamento economico erogato. Queste le indicazioni del TAR Piemonte, sentenza 25/06/2026, n. 1456. Il caso sottoposto al Collegio La controversia insorta riguardava una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente…

  • Incentivi per funzioni tecniche? Solo se si attiva l’appalto

    Chi scrive lo sostiene da sempre: gli incentivi per le funzioni tecniche sono da attribuire come compenso per un risultato, perchè è un’obbligazione di risultato. Dunque, non possono che essere connessi all’avverarsi della condizione cui sono sottoposti, cioè l’affidamento della prestazione. La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 27.5.2026, n. 16584, conferma questo assunto. La pronuncia…