Appare del tutto infondato e, soprattutto, insensato il parere del Mit 3078/2025, secondo il quale è ammissibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche nel caso in cui sia stata conclusa la sola attività di programmazione e di predisposizione dei documenti di gara, indipendentemente dal completamento dell’opera
L’incentivo è manifestamente connesso alla realizzazione della prestazione. Acconti su un contratto non eseguito appaiono totalmente privi di legittimità. L’incentivo, infatti, remunera il risultato. Questo è esclusivamente la realizzazione dell’opera o della prestazione. E’, insomma, solo l’accertamento, tramite collaudo o regolare esecuzione, della regolare prestazione che si verifica l’effettivo conseguimento del risultato al quale lo staff si è dedicato.
Da sempre si evidenziano i problemi connessi alla scarsa capacità da parte delle PA di pianificare correttamente le proprie attività, individuando con precisione i compiti specifici da assegnare, i ruoli da rivestire, le tempistiche e, appunto, l’esito da misurare.
La disciplina degli incentivi per funzioni tecniche rappresenta l’archetipo di un “progetto”, inteso come insieme di attività ed interventi finalizzate al conseguimento di un certo obiettivo, rispondente esattamente ai principi del d.lgs 150/2009 e della disciplina dei Ccnl sugli incentivi.
Disciplina che condiziona sempre e trasversalmente l’erogazione degli incentivi alla misurazione dell’impegno svolto, a misura del raggiungimento dell’obiettivo.
Non è certo lo stesso, ad esempio, attribuire l’incentivo al responsabile della fase di gara, per poi magari scoprire che la gara è stata pensata ed attuata con errori, evidenziati da un contenzioso risolto sfavorevolmente per la PA. Nè appare remunerabile appieno un progetto iniziale, oggetto poi di continue varianti necessitate da carenze connesse proprio al progetto. Nè, ancora, si vede come premiare un’attività contrattuale finita nel nulla, senza realizzazione materiale dell’esecuzione o con un conseguimento di un risultato estremamente tardivo o inferiore alle indicazioni progettuali. Tutte queste sono valutazioni possibili da rendere esclusivamente a consuntivo.
Il codice dei contratti illustra perfino con eccessivo dettaglio fasi, compiti e ruoli e si incentra sul tanto sventolato principio del “risultato”.
E’ oggettivamente paradossale che il Mit possa legittimare prassi certamente deteriori come l’erogazione parziale degli incentivi, in assenza del conseguimento del risultato.
Appare, per converso, maggiormente sostenibile il parere del Mit 3226/2025, secondo il quale è ammessa la liquidazione degli incentivi fondata quanto meno sugli stati di avanzamento lavori o similari passaggi di controllo dell’esecuzione della prestazione, nel caso di appalti di durata pluriennale.
Lo stato di avanzamento lavori è almeno connesso ad una prestazione in corso di esecuzione e soggetta ad un’attività di controllo e “liquidazione”, tanto tecnica, quanto contabile, quindi con un “risultato” misurabile.
