La giurisprudenza oscilla nuovamente sulla questione della monetizzazione delle ferie non godute: stavolta il Consiglio di Stato, Sezione, II, sentenza 12/4/2026, n. 2909 ritiene legittimo non liquidare le ferie residue al lavoratore rimosso e collocato in pensione .
Nel caso di specie, la decisione riguarda un dipendente il cui rapporto di lavoro non è privatizzato ma di diritto pubblico: ecco il perchè della giurisdizione esercitata dal giudice amministrativo.
Il dipendente, rimosso dal servizio, aveva presentato ricorso al Tar per non aver potuto della licenza ordinaria al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, perchè il mancato godimento delle ferie era connesso ad un provvedimento disciplinare di sospensione del rapporto di lavoro per un mese, cui aveva fatto seguito la collocazione in aspettativa.
Palazzo Spada condivide, però, le conclusioni del Tar alla luce delle quali “il mancato godimento della licenza ordinaria è invero dovuto alla condotta dello stesso appellante, perché tanto il provvedimento disciplinare di sospensione per un mese, quanto la sanzione della perdita del grado, ne rappresentano delle dirette conseguenze“.
Se è vero, infatti, sottolinea il Consiglio di stato, che le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta «quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1301 del 28 ottobre 2024 e giurisprudenza ivi citata)“.
Nel caso di specie è addebitabile ai comportamenti del lavoratore la mancata fruizione nei modi e termini dovuti delle licenze.
Inoltre, secondo Palazzo Spada il provvedimento della sospensione dal servizio “non poteva ritenersi “imprevedibile” ed era certamente connesso a comportamenti rilevanti sul piano disciplinare “accertati e valutati dall’amministrazione, nella propria autonomia” e “risultati addebitabili all’appellante“.
Allo stesso modo, “il provvedimento di rimozione si è basato su condotte addebitabili al dipendente e i suoi effetti si sono consolidati dopo che le censure mosse dall’interessato sono state infine respinte in sede giurisdizionale“.
Nella specie, quindi, ricorre l’ipotesi in cui la mancata monetizzazione delle ferie è risultata legittima, perché il licenziamento era da considerare, visto l’andamento del procedimento disciplinare e del processo penale connesso agli addebiti al dipendente, “un evento prevedibile e dipendente dalla condotta del lavoratore“.
Sicchè, secondo Palazzo Spada, se il dipendente “non avesse tenuto i comportamenti che l’amministrazione gli ha contestato, sarebbe potuto rimanere in servizio e avrebbe goduto della licenza ordinaria al termine del periodo di malattia.
Si deve concludere, quindi, che il mancato godimento delle ferie “non può dunque dirsi imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, pertanto non può essere riconosciuto alcun diritto all’indennità sostitutiva“.
Infatti, chiarisce il Consiglio di Stato, “Dalle fonti nazionali ed eurounitarie emerge dunque la regola generale secondo cui le ferie devono essere godute durante il rapporto di lavoro, mentre il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione spetta «quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 1301 del 28 ottobre 2024 e giurisprudenza ivi citata)“.
