Non occorre motivare la decisione di non scorrere le graduatorie dei concorsi

   L’ordinanza del Tar Lombardia – Milano , Sez. III-  del 14 novembre 2025, n. 1272 riguarda l’individuazione dello strumento ordinario che la P.A. che deve utilizzare per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze.     L’art. 4, comma 1, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 ha dichiaratamente fornito l’interpretazione autentica…

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   L’ordinanza del Tar Lombardia – Milano , Sez. III-  del 14 novembre 2025, n. 1272 riguarda l’individuazione dello strumento ordinario che la P.A. che deve utilizzare per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze.

    L’art. 4, comma 1, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 ha dichiaratamente fornito l’interpretazione autentica dell’art. 4, comma 3, lettera a), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, precisando che la norma “si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La citata disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

  L’interpretazione autentica fornita dal legislatore induce a dubitare della necessità di una specifica motivazione in ordine alla scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria.

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