L’adesione alle convenzioni Consip non richiede una specifica motivazione. Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato nella sentenza 9052/2025.
Il caso affrontato
L’impresa ricorrente, riproponeva il proprio ricorso al giudice d’appello, censurando la decisione di un Comune di aderire all’Accordo Quadro Consip Servizi di Facility Management.
Secondo la censura dell’Impresa, la Stazione appaltante avrebbe dovuto aderire alla convenzione, avente il medesimo oggetto, a livello regionale.
I riferimenti normativi
I giudici hanno ritenuto che l’appello fosse infondato. Il Collegio ha rammentato che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014,: “… con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze … sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche … nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.
Il successivo comma 3 bis stabilisce poi che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”.
Dispone poi l’art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208 che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Le indicazioni dei giudici
Secondo i giudici, dalla normativa sopra illustrata, emergeva che il modulo di approvvigionamento previsto dalla legge in via prioritaria è quello del ricorso a soggetti aggregatori, nel mentre la scelta autonoma è prevista in chiave residuale, vale a dire nelle ipotesi in cui il bene o servizio oggetto di convenzione non soddisfi il bisogno specifico dell’Amministrazione.
In tal caso, è posto a carico dell’Amministrazione un onere di motivazione rafforzata (con successivo controllo da parte del giudice contabile), dovendo quest’ultima esternare le ragioni per le quali il ricorso alle centrali di committenza non è in grado di soddisfare lo specifico bisogno connesso all’approvvigionamento di un bene ovvero alla gestione di un servizio.
Del resto, secondo la giurisprudenza, “nell’acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un’economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori singole procedure di acquisto. L’adesione alle convenzioni Consip permetterebbe, inoltre, di aumentare la celerità della procedura acquisitiva, consentendo in più di contare su una tempistica certa” (Cons. Stato, n. 1937 del 2018).
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, i giudici hanno affermato che il modulo del ricorso ai soggetti aggregatori (quali l’adesione alle convenzioni Consip) costituisce la regola generale, che non necessita di particolari motivazioni, nel mentre è l’eccezione (vale a dire il ricorso alla procedura autonoma) a dover essere motivata (art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208).
