Non possono essere gli operatori economici a rimediare alle inefficienze delle piattaforme telematiche di gara

Difficile commentare la circostanza che occorra una sentenza di un Tar per attestare che le delibere Anac non sono ovviamente fonte normativa avente forza di legge, sì da potere essere disapplicate dal giudice amministrativo. Eppure, il Tar Calabria, Sezione I, con sentenza 2 aprile 2026, N. 638 ha dovuto specificarlo, a conferma dell’attuale situazione a…

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Difficile commentare la circostanza che occorra una sentenza di un Tar per attestare che le delibere Anac non sono ovviamente fonte normativa avente forza di legge, sì da potere essere disapplicate dal giudice amministrativo.

Eppure, il Tar Calabria, Sezione I, con sentenza 2 aprile 2026, N. 638 ha dovuto specificarlo, a conferma dell’attuale situazione a dir poco caotica sul piano ordinamentale e della disciplina delle fonti giuridiche.

L’alluvionale produzione di deliberazioni e provvedimenti da parte dell’Anac (per altro, di organi interni diversi: un po’ il consiglio, un po’ il presidente, senza alcuna specifica chiarezza sull’assegnazione delle competenze), rende la conoscenza e l’applicazione della disciplina degli appalti quanto mai caotica e confusionaria.

Lungi dallo svolgere con linearità e coerenza la funzione di regolazione del mercato, propria di un’Authority, l’Anac, anche a causa di poco ponderate attribuzioni di competenze molto estese da parte del Legislatore, da tempo ha consolidato la propria tendenza a farsi da soggetto tecnico, a sua volta a legislatore.

Moltissimi degli atti di regolazione, delle delibere, dei bandi tipo, delle Faq, delle linee guida e delle molte altre tipologie di fonti prodotte dall’Anac hanno un contenuto chiaramente non solo esplicativo ed attuativo delle previsioni di legge, ma spiccatamente volto ad introdurre nuove regole.

E’ il caso della particolare situazione nella quale una piattaforma telematica di gestione degli appalti non metta a disposizione dell’operatore economico partecipante alla gara la possibilità di inserire i costi della manodopera e della sicurezza, nè di caricare documenti aventi tale contenuto.

Per gli operatori economici è un dovere fissato dal codice dei contratti esporre questi costi, ai fini della legittima partecipazione alle gare. Proprio per questa ragione, a tale dovere non può non corrispondere il simmetrico obbligo delle stazioni appaltanti di mettere a disposizione piattaforme telematiche di gara che permettano di inserire questi dati.

Nel caso esaminato dal Tar Calabria non era andata così: il sistema telematico non consentiva all’operatore economico di agire nella piattaforma inserendo i dati necessari, sicchè è stato escluso dalla gara.

La commissione ha disposto la sanzione espulsiva nei confronti dell’operatore, come evidenziato dal verbale di gara, aderendo all’indicazione fornita dall’Anac secondo la quale sarebbe onere degli operatori economici farsi parte attiva nel caso di disfunzioni della piattaforma, così da segnalarlo alla stazione appaltante, dimostrando la propria proattività e mettendo la PA nelle condizioni di rimediare all’errore, anche, se del caso, rivedendo i termini della partecipazione.

Il Tar Calabria richiama una solida giurisprudenza, sottolineando come gli operatori economici in presenza dell’oggettiva impossibilità di adempiere ai doveri imposti dal codice di esporre elementi dell’offerta, causata da difetti della piattaforma, maturino un ragionevole e legittimo affidamento sulla regolarità della procedura ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs 36/2023. E le stazioni appaltanti non possono porre nel nulla tale affidamento sull’assunto che la piattaforma e la relativa modulistica non siano state dalla stessa predisposte, in quanto si sia avvalsa di piattaforme gestite da soggetti aggregatori, come nel caso di specie (il Mepa).

Allo scopo, spiega il Tar, “non può ritenersi che la delibera A.n.a.c. n. 15/2025, richiamata nel verbale di gara del 24 luglio 2024, stante l’inderogabile obbligo di legge, laddove prevede l’onere di informarsi presso la stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi pur al di fuori del suddetto modulo telematico, possa rivestire valore di principio in materia, traducendosi in concreto in un’imposizione e in un aggravio procedurale non previsto a carico degli operatori economici ove la piattaforma informatica – come nel caso – non consenta oggettivamente l’inserimento dei costi della manodopera (in tal senso si veda Tar Calabria, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 1870)“.

Dunque, non può essere certo onere dell’operatore economico attivarsi nei confronti della PA per chiedere che rimedi in corso di gara a carenze del sistema; all’opposto, i principi di buon andamento, efficienza, fiducia, non possono che essere visti come imposizione alle PA dell’obbligo di predisporre le piattaforme in modo tale da consentire agevolmente agli operatori economici, anche attraverso sistemi guidati, di inserire tutta la documentazione definita come necessaria dalla legge e dalla documentazione di gara.

La funzione di un soggetto regolatore come l’Anac dovrebbe andare nel segno opposto: non caricare le aziende di oneri adempimentali non previsti dalla legge e comunque manifestamente contrari ai principi di efficienza e semplificazione, bensì accertarsi della funzionalità piena delle piattaforme di gara esistenti.

Pare necessario aggiungere che invece di fare da “legislatore aggiunto” l’Anac avrebbe dovuto assumere il ruolo non di limitarsi ad indicare alcune regole tecniche per lo scambio dei dati tra le piattaforme di gara certificate ed i sistemi di raccolta di essi. Sarebbe stato opportuno, ma aggiungeremmo necessario, invece che l’Autorità, proprio allo scopo di assicurare un’efficace regolazione della materia, ovviamente utilizzando strumenti e finanziamenti messi a disposizione dal Governo, realizzasse direttamente una piattaforma pubblica, unica e modulare, dotata di tutte le caratteristiche necessarie, così da permettere alle imprese di avere a che fare con un solo ed esclusivo sistema di gara, senza pretendere di scaricare loro eventuali carenze e disfunzioni.

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