Alcune decisioni giurisdizionali, lungi dal soffermarsi dettagliatamente solo su singoli profili, ne affrontano diversi in grado di suscitare interesse. È il caso, per esempio, della sentenza TAR Calabria, sez. II, n. 190/2024, di cui appena una settimana fa si è avuto modo di parlare con specifico riguardo alla garanzia fideiussoria (link: https://leautonomie.it/fideiussioni-una-firma-basta/ ). Ma, come si anticipava, tale pronuncia merita menzione anche per un altro aspetto e, segnatamente, per il passaggio argomentativo svolto in tema di avvalimento. In una delle cesure di parte ricorrente, infatti, si sosteneva che tale contratto si sarebbe dovuto ritenere nullo per eccessiva genericità e per difetto di causa (quest’ultima derivante dalla presunta irrisorietà dell’importo). Tuttavia, la Corte non è stata del medesimo avviso, sottolineando che, rispetto alla genericità, l’art. 104, co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023, non disporrebbe che il contratto di avvalimento rechi indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico e che, quanto all’irrisorietà dell’importo, la previsione del corrispettivo resterebbe sottratta al sindacato giurisdizionale al punto tale che, in giurisprudenza, si ammetterebbero contratti di avvalimento privi di clausole sul prezzo, purché connotati dalla patrimonialità delle prestazioni oggetto delle obbligazioni.
